I decreti di approvazione degli ISA dispongono che gli indici si applichino ai contribuenti esercenti attività d’impresa che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nei decreti medesimi, al netto della sussistenza di fattispecie di esclusione. L’art. 2 comma 6 del DM 8 febbraio 2023 stabilisce in merito che “in caso di esercizio di più attività d’impresa, ovvero di più attività professionali, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, si intende l’insieme delle attività dalle quali deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi, determinato attraverso la somma dei ricavi o compensi afferenti tutte le attività previste dallo specifico indice, secondo quanto disposto dal presente decreto”.
Il riferimento all’ammontare di ricavi e compensi è presente anche all’interno della parte generale delle istruzioni alla compilazione degli ISA, in cui viene indicato che per “attività prevalente” si intende “l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo di imposta, il maggiore ammontare di ricavi o compensi”. Anche con riguardo alla compilazione del prospetto “Imprese multiattività” dei modelli ISA è ribadito il richiamo ai soli ricavi e compensi.
Secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 4 del DM sopra citato, ai fini dell’attribuzione del punteggio ISA, i ricavi dichiarati da confrontare con quelli presunti sono quelli di cui all’art. 85 del TUIR, a esclusione di quelli previsti dal comma 1, lett. c), d), e) e f).
Dall’analisi della disciplina generale ISA emerge quindi che sia in sede di identificazione dell’attività prevalente, sia in sede di calcolo dell’affidabilità fiscale, di regola, vengono presi in considerazione esclusivamente i ricavi derivanti dall’attività di impresa.
Una casistica peculiare è quella dell’ISA CG06U, riservato ai soggetti identificati dal codice ATECO 70.10.00 – attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative). Ai fini dell’attribuzione del punteggio ISA, l’art. 4 comma 7 del DM 8 febbraio 2023 stabilisce che, per l’ISA CG06U “tenuto conto dell’attività economica per la quale è stato elaborato lo stesso, della metodologia adottata a tal fine […] i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari, vanno aumentati del «risultato positivo della gestione finanziaria»”.
Il risultato della gestione finanziaria derivante dalla partecipazione in società di capitali e gli altri proventi di natura finanziaria viene indicato nel quadro F del modello ISA, al rigo F18; all’interno di tale rigo sono ricompresi anche i dividendi, il risultato derivante dalla cessione di partecipazioni, gli altri proventi da partecipazione, gli altri proventi finanziari derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell’attivo circolante e altri proventi di natura finanziaria non allocati in precedenza. In altre parole, il calcolo del punteggio relativo all’ISA CG06U tiene conto sia dei ricavi che del risultato positivo della gestione finanziaria.
Difficoltà per la società che esercita più attività
La medesima impostazione non è stata recepita ai fini dell’individuazione dell’attività prevalente e ciò può creare difficoltà nell’individuazione dell’ISA applicabile quando la società eserciti più attività. Nella parte generale delle istruzioni alla compilazione degli ISA 2023 è precisato che “specifiche indicazioni, nei casi in cui è prevista una diversa modalità di determinazione dell’attività prevalente, sono fornite nelle istruzioni dei singoli ISA”; le istruzioni dell’ISA CG06U non presentano tuttavia indicazioni particolari in merito.
L’assenza di specifiche modalità di determinazione dell’attività prevalente all’interno delle istruzioni alla compilazione dell’ISA CG06U porterebbe quindi a ritenere irrilevante il risultato positivo della gestione finanziaria ai fini dell’individuazione dell’attività prevalente; tale impostazione si porrebbe tuttavia in contrasto con le modalità previste per il calcolo del punteggio di affidabilità fiscale che, nel caso dell’ISA CG06U, per espressa disposizione normativa, deve tenere conto sia dei ricavi che del risultato positivo della gestione finanziaria.
Da quanto sopra esposto emerge, quindi, una mancanza di coordinamento e uniformità tra le grandezze utilizzabili per l’individuazione dell’attività prevalente e da indicare anche nel prospetto delle imprese multiattività e quelle rilevanti ai fini del calcolo dell’affidabilità fiscale.
La questione risulta di incerta soluzione, considerata anche l’assenza di chiarimenti in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate e di approfondimenti nella dottrina. La possibilità di ricomprendere nella nozione di ricavo anche il risultato positivo della gestione finanziaria ai fini dell’individuazione dell’attività prevalente sembrerebbe giustificabile per le peculiarità dell’attività di impresa identificata dal codice ATECO 70.10.00, riconosciute anche dal DM 8 febbraio 2023 e dalla Nota tecnica e metodologica dell’ISA CG06U, a discapito, tuttavia, di quanto previsto dalla lettera delle istruzioni alla compilazione.
Fonte: Eutekne INFO
Paola RIVETTI