I redattori del bilancio 2021 dovranno valutare diversi aspetti da considerare ai fini dell’informativa da fornire in Nota integrativa: dall’attivazione delle deroghe previste dalle norme di sostegno alle imprese, ai possibili effetti significativi sulla continuità aziendale connessi all’emergenza sanitaria e al conflitto in Ucraina, fino alle novità della legge europea 2019-2020 e alle informazioni sulle erogazioni pubbliche.
Nella prima categoria rientrano le seguenti norme previste dal legislatore per limitare gli impatti dell’epidemia in corso:
– la possibilità di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali (art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020, conv. L. 126/2020);
– la possibilità di rivalutare i beni d’impresa (con le limitazioni previste dall’art. 110 comma 4-bis del DL 104/2020, conv. L. 126/2020);
– la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione (art. 6 del DL 23/2020, conv. L. 40/2020).
Nei casi di sospensione (parziale o totale) degli ammortamenti, l’art. 60 comma 7-quater del DL 104/2020 convertito stabilisce che la Nota integrativa debba riportare le ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
Specifica informativa deve essere fornita anche nel caso di rivalutazione dei beni d’impresa, con riguardo essenzialmente:
– ai criteri di valutazione (art. 2427 comma 1 n. 1 c.c.);
– ai movimenti delle immobilizzazioni (art. 2427 comma 1 n. 2 c.c.);
– alla natura e le utilizzazioni delle voci di Patrimonio netto (art. 2427 comma 1 n. 7-bis c.c.).
Nelle note del bilancio devono essere, poi, indicate distintamente le perdite 2021 (ed eventualmente quelle del 2020) “sterilizzate”, specificando, in appositi prospetti, la loro origine, nonché le movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Si
evidenzia, peraltro, che per il 2021 non sono state confermate le
seguenti norme che avevano interessato l’esercizio precedente, per le
quali è comunque opportuno, nei casi di ricorso alle deroghe
nell’esercizio precedente, fornire adeguata informativa anche nella Nota
integrativa dei bilanci 2021:
– la possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante;
– la deroga alle disposizioni sulla continuità aziendale.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, si sottolinea come, nella predisposizione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2021, gli amministratori, facendo riferimento alle ordinarie disposizioni di cui all’art. 2423-bis comma 1 n. 1 c.c. e al documento OIC 11, dovranno operare una valutazione della capacità dell’impresa di assolvere alle proprie obbligazioni, in un arco temporale minimo di dodici mesi dalla data di bilancio. Nell’ambito di tale attività, particolare attenzione dovrà essere rivolta all’esame dei possibili impatti del conflitto in Ucraina (nei casi, ad esempio, di importi rilevanti di crediti verso clienti con sede in Russia).
Qualora, sulla base di tale valutazione prospettica, vengano riscontrate, ad esempio, significative incertezze in merito alla continuità, nella Nota integrativa dovranno essere chiaramente indicate (coordinandole con quelle riportate nella Relazione sulla gestione) le informazioni attinenti “ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale” (OIC 11, § 22).
Per la redazione della Nota integrativa 2021 assumono rilevanza anche le disposizioni previste dall’art. 24 della L. 23 dicembre 2021 n. 238 (legge europea 2019-2020), intervenute su alcune norme codicistiche, con i seguenti impatti principali sull’informativa:
– nei casi in cui la compensazione di partite sia ammessa dalla legge, la società è tenuta a indicare nelle note gli importi lordi oggetto di compensazione (art. 2423-ter comma 6 c.c.);
– gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non sono mai esonerati dalla redazione della Nota integrativa (art. 2435-ter comma 5 c.c.);
– nelle fattispecie di assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime, gli amministratori devono dare specifica informazione nella Nota integrativa del bilancio, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato (art. 2361 comma 2 c.c.).
Da considerare, infine, l’eventuale informativa da riportare in Nota integrativa con riferimento alle erogazioni pubbliche.
Fonte: Eutekne INFO
Stefano DE ROSA