Superbonus applicabile anche per gli interventi che hanno per oggetto immobili utilizzati dal soggetto beneficiario, che sostiene le relative spese detraibili, promiscuamente per l’abitazione e l’esercizio dell’attività imprenditoriale, artistica o professionale. Questo il principio che si evince dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 570 pubblicata ieri, 9 dicembre 2020.

L’intervento di prassi ufficiale è utile a diradare i dubbi che la casistica presentava e conferma la lettura secondo cui l’espressa esclusione degli immobili delle persone fisiche che sono strumentali per l’arte o la professione, oppure che costituiscono beni relativi all’impresa, ai sensi della lett. b) del comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020, non comporta l’esclusione tout court delle unità immobiliari adibite ad uso promiscuo.

Lo specifico caso oggetto di risposta concerne l’applicabilità del superbonus al 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, sulle spese sostenute per interventi di efficienza energetica su un edificio unifamiliare utilizzato dal possessore promiscuamente per l’abitazione e l’esercizio in forma professionale dell’attività di bed and breakfast (per il tramite di una società in nome collettivo di cui il possessore dell’immobile è socio).

Premesso che, con riguardo alla disciplina della detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio, il comma 5 dell’art. 16-bis del TUIR prevede espressamente la spettanza della detrazione per il 50% delle spese sostenute per interventi agevolati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, l’Agenzia delle Entrate ricorda come già in occasione della risoluzione 24 gennaio 2008 n. 18 la sua prassi ufficiale avesse avuto modo di chiarire che tale applicazione al 50% vale “anche nell’ipotesi specifica di interventi che interessino unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all’attività di Bed and Breakfast (occasionale o abituale)”.

Secondo la risposta n. 570/2020, tale principio si applica “automaticamente” anche alle spese sostenute per interventi di miglioramento antisismico, sia quando possono essere agevolate con il sismabonus “ordinario” previsto dall’art. 16 del DL 63/2013, sia quando possono essere agevolate con il sismabonus “versione superbonus” previsto dall’art. 119 del DL 34/2020.

Tale “automatismo” discenderebbe dal fatto che “gli interventi ammessi al sismabonus sono quelli indicati nel medesimo articolo 16-bis del TUIR, che deve intendersi quale norma di riferimento generale”.
Automatismo che, sempre secondo la consolidata prassi interpretativa dell’Agenzia delle Entrate non sussisterebbe invece nel caso delle spese per interventi di efficienza energetica, sia quando possono essere agevolate con l’ecobonus “ordinario” previsto dall’art. 14 del DL 63/2013, sia quando possono essere agevolate con l’ecobonus “versione superbonus” previsto dall’art. 119 del DL 34/2020.

All’asserita assenza di tale automatismo, la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 570/2020 sopperisce affermando che “considerato, tuttavia, che danno diritto al superbonus le spese per interventi di riqualificazione energetica realizzati su edifici «residenziali», e stante la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi antisismici), si ritiene che anche qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, […] l’istante […] possa accedere al superbonus […] limitatamente al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute”.

La conclusione cui perviene l’Agenzia delle Entrate è senz’altro condivisibile, nonostante sia il frutto di un percorso logico che presenta notevoli falle.
In particolare, è tanto consolidato nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, quanto però destituito di ogni fondamento, l’assunto secondo il quale gli interventi antisismici che possono beneficiare del sismabonus e gli interventi di efficienza energetica che possono beneficiare dell’ecobonus avrebbero un diverso “posizionamento” rispetto alla disciplina recata dall’art. 16-bis del TUIR.

Tanto gli uni quanto gli altri rientrano anche nel novero degli interventi contemplati dall’art. 16-bis del TUIR e tanto gli uni quanto gli altri hanno proprie autonome discipline di riferimento (che disegnano differenti ambiti soggettivi sui beneficiari ed oggettivi sugli immobili, oltre che differenti misure di agevolazione), con identica possibilità (o impossibilità) di fare riferimento alla disciplina “generale” di cui all’art. 16-bis del TUIR, per quanto non diversamente disposto dalle discipline “specifiche” dei bonus rafforzati.

Fonte: Eutekne INFO

Enrico ZANETTI

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