Nel corso del tempo, l’adempimento consistente nella presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari ha conosciuto una progressiva semplificazione, che ha comportato, per quanto concerne il lato acquisti, un ampliamento del novero dei soggetti esclusi dalla presentazione dei modelli. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è stata, infatti abolita la possibilità di presentare gli elenchi (INTRA-2 bis e INTRA-2 quater) con periodicità trimestrale (determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23 dicembre 2021 n. 493869). Pertanto:
– i modelli INTRA-2 bis (acquisti di beni) devono essere presentati mensilmente qualora i soggetti passivi abbiano effettuato, nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, acquisti intracomunitari di beni per un ammontare trimestrale uguale o superiore a 350.000 euro;
– i modelli INTRA-2 quater (servizi registrati ricevuti) devono, invece, essere presentati, con periodicità mensile, da parte dei soggetti passivi che hanno ricevuto prestazioni di servizi generici, nei quattro trimestri precedenti rispetto a quello di riferimento, per un ammontare trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.
Entrambe le sezioni (INTRA-2 bis e INTRA-2 quater), hanno, inoltre, valenza esclusivamente statistica (provv. Agenzia delle Entrate 25 settembre 2017 n. 194409).
Attualmente, sono invece tenuti alla predisposizione e invio delle sezioni INTRA-1 bis (cessioni di beni) e INTRA-1 quater (servizi resi):
– con periodicità trimestrale, i soggetti passivi che hanno realizzato, nei quattro trimestri antecedenti a quello di riferimento, un ammontare totale trimestrale di cessioni intracomunitarie di beni o di prestazioni di servizi non superiore a 50.000 euro;
– con periodicità mensile, gli operatori che hanno oltrepassato tale soglia.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, previsto che la compilazione dei dati statistici, presenti negli elenchi relativi alle cessioni di beni sia opzionale per i soggetti le cui operazioni trimestrali non superano il limite di 100.000 euro (provv. n. 194409/2017).
Ciò premesso, può accadere che sia necessario procedere alla rettifica di elenchi già presentati. In questo caso, dovranno essere predisposti e inviati i modelli INTRA-1 ter e INTRA-1 quinquies per apportare modifiche ai dati riguardanti rispettivamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, oppure i modelli INTRA-2 ter e INTRA-2 quinquies per correggere le informazioni concernenti acquisti di beni e servizi ricevuti.
Nelle istruzioni contenute nell’allegato XI alla determinazione Agenzia delle Dogane n. 493869/2021, viene precisato che le rettifiche possono conseguire a variazioni nell’ammontare delle operazioni se riferite a uno stesso acquirente o fornitore e intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi e se dovute a errori od omissioni non ancora rilevati dagli Uffici doganali o dagli altri organi dell’Amministrazione finanziaria.
I modelli rettificativi non possono essere quindi utilizzati per integrare le sezioni bis e quater riferite a periodi precedenti, con indicazione di operazioni effettuate verso clienti o ricevute da fornitori diversi rispetto a quelli già precedentemente indicati. In tali circostanze, sarà, infatti, necessaria la trasmissione di nuovi elenchi riepilogativi.
Per quanto concerne le modifiche ai modelli relativi alle cessioni (INTRA-1 bis) o agli acquisti (INTRA-2 bis) di beni, le istruzioni precisano che in caso di rettifica del numero di identificazione dell’acquirente o del fornitore (Stato e codice IVA), della nomenclatura combinata o della natura della transazione, occorre compilare una prima riga di dettaglio per annullare quanto dichiarato in precedenza, riportando in tutte le colonne i dati già comunicati e indicando il segno “–” nella colonna 7; una seconda riga di dettaglio conterrà i dati corretti e riporterà il segno “+” in corrispondenza della suddetta colonna 7.
Qualora sia necessario modificare l’ammontare delle operazioni, sarà sufficiente indicare le variazioni in aumento o in diminuzione degli importi, dopo aver riportato il numero di identificazione, il codice della nomenclatura combinata e la natura della transazione (se indicati in relazione al tipo di modello presentato).
Il criterio di compilazione risulta differente con riguardo alle correzioni da apportare relativamente ai dati dei servizi resi o ricevuti. Nel caso in cui occorra rettificare informazioni contenute nelle righe di dettaglio dei modelli dichiarati in precedenza, sarà necessario indicare innanzitutto gli estremi identificativi della riga di dettaglio da modificare (colonne da 2 a 5), riportando, nelle altre colonne (Stato, codice IVA, ammontare delle operazioni in euro, ecc…; da 6 a 14), tutti i dati comprensivi delle rettifiche apportate.
Se, invece, deve essere cancellata una riga di dettaglio precedentemente dichiarata, una volta indicati gli estremi che identificano la riga che deve essere eliminata, le colonne da 6 a 14 non dovranno essere compilate.
Fonte: Eutekne INFO
Luca BILANCINI