Anche negli enti privi di personalità giuridica, qualora le parti abbiano fatto volontariamente ricorso all’intervento del notaio, questo, e non solo l’amministratore dell’ente, è legittimato all’attivazione del procedimento pubblicitario nel RUNTS, cioè a richiedere l’iscrizione dell’ente. Non è richiesto in questi casi che lo stesso pubblico ufficiale debba esibire all’Ufficio del RUNTS apposita delega per tali attività.

È quanto si sostiene nello Studio del Notariato n. 14-2022/CTS dal titolo “La legittimazione del notaio all’attivazione del procedimento pubblicitario nel RUNTS”.
Per l’iscrizione degli atti costitutivi degli statuti di enti che intendano acquisire la personalità giuridica (nella maggior parte dei casi associazioni riconosciute e fondazioni) con l’iscrizione al RUNTS, nonché per l’iscrizione delle deliberazioni modificative degli statuti di ETS già iscritti al RUNTS e dotati di personalità giuridica, i doveri pubblicitari gravano in via principale sul notaio rogante (art. 22 del CTS), previa sua verifica della sussistenza delle condizioni di legge.

Di contro, per gli enti sprovvisti di personalità giuridica (in pratica le associazioni non riconosciute), l’art. 47 del CTS riconosce tale legittimazione all’attivazione del procedimento pubblicitario solamente al legale rappresentante dell’ente o della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisca.

Lo Studio evidenzia altresì come talora la legge attribuisca a qualcuno la facoltà di sostituirsi a quanti risultano obbligati e legittimati a un determinato procedimento pubblicitario. È la situazione dei fondatori, degli amministratori o, in mancanza, di ciascun associato legittimato a richiedere l’iscrizione dell’atto costitutivo di un ETS, a seguito del diniego del notaio rogante per la sua iscrizione nel RUNTS (cfr. art. 22 comma 3 del CTS).

A livello operativo lo Studio si chiede a questo punto se, a seguito di regolare mandato conferito dal legale rappresentate dell’ente, è possibile attribuire volontariamente a terzi (notaio) la legittimazione all’attivazione del procedimento pubblicitario. Si tratta di un’attribuzione che non è stata prevista dal legislatore, ma neppure espressamente esclusa.

L’ammissione di soggetti legittimati volontariamente all’attivazione del procedimento pubblicitario nel RUNTS risulta esclusa da alcune previsioni contenute nell’Allegato A del decreto attuativo del Registro unico (DM 106/2020). In esso si stabilisce, infatti, che l’accesso alla piattaforma informatica del RUNTS avviene esclusivamente attraverso il portale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed è vincolata al riconoscimento degli utenti tramite le credenziali SPID o CIE. In virtù di ciò l’accesso sarebbe consentito solo al rappresentante legale dell’ente o della rete associativa che lo rappresenta.

Tale conclusione non è condivisa dal Consiglio nazionale del notariato. Nello Studio si ritiene che quando le parti hanno deciso spontaneamente di avvalersi dell’operato del notaio, lo hanno fatto non solo per rogitare un atto costitutivo o modificativo completo di tutti i requisiti funzionali e strutturali richiesti dal CTS, ma anche per ottenere l’iscrizione dell’ente nel RUNTS. In altri termini la cura dell’esecuzione dell’adempimento pubblicitario nel pubblico registro, laddove espressamente richiesta dalle parti, risulterebbe strettamente connessa con l’attività di ricezione dell’atto notarile, al punto che non può configurarsi la prima attività (ricezione dell’atto) in assenza della seconda (esecuzione della pubblicità).

A supporto di quanto sopra, interviene, secondo il Notariato, anche il principio generale di cui all’art. 31 comma 2-ter della L. 340/2000 dettato per l’iscrizione degli atti nel Registro delle imprese, secondo cui “i pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l’esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione”, che legittima il notaio rogante o autenticante a richiedere l’iscrizione degli atti da lui ricevuti, senza necessità di apposita delega da parte del legale rappresentante dell’ETS.

In relazione a quanto sopra, deve, concludersi, secondo il Notariato, che per le richieste di iscrizioni al RUNTS al di fuori dei casi previsti dall’art. 22 del CTS (ossia per l’iscrizione di atti costitutivi e modificativi di ETS non personificati), non occorre esibire all’Ufficio del RUNTS apposito mandato al pubblico ufficiale rogante, ove le parti abbiano fatto volontariamente ricorso all’intervento del notaio.
Un chiarimento ministeriale, finalizzato al recepimento di quanto previsto nello Studio, appare in ogni caso auspicabile.

Fonte: Eutekne INFO

Luciano DE ANGELIS

CONDIVIDI