Con la sentenza della Cassazione n. 10204/2024 si è rafforzato l’orientamento, emerso con la sentenza “pilota” n. 25698/2022, teso ad affermare il diritto allo scomputo dell’imposta estera sui dividendi anche se gli stessi sono tassati in Italia in capo alle persone fisiche con ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva (e non concorrono, quindi, alla formazione del reddito complessivo del percipiente).

Alla giurisprudenza di legittimità si stanno allineando i primi giudizi di merito (si veda, ad esempio, la sentenza della C.G.T. I Siena n. 68/1/24), con un numero di pronunce destinato inevitabilmente ad accrescersi.
Le due sentenze di Cassazione hanno quale punto di partenza comune la prevalenza del dato convenzionale su quello delle disposizioni interne (art. 165 comma 1 del TUIR), le quali presuppongono che il reddito estero concorra alla formazione del reddito complessivo.

Ad avviso della Suprema Corte, invece, il credito va concesso in presenza di presupposti quali la percezione del dividendo da parte di un residente italiano, l’imposizione dello stesso in entrambi gli Stati (prevista dall’art. 10, §§ 1 e 2, delle Convenzioni stipulate dall’Italia conformi al modello OCSE) e, soprattutto, l’inclusione del dividendo nella base imponibile di una delle imposte coperte dalla Convenzione (e non, quindi, necessariamente nella base imponibile dell’IRPEF), tra cui dovrebbero annoverarsi anche la ritenuta a titolo d’imposta di cui all’art. 27 comma 4 del DPR 600/73 e l’imposta sostitutiva di cui all’art. 18 del TUIR.

L’imposta estera può essere detratta, sempre secondo la Cassazione, solo ove il Trattato che lega l’Italia all’altro Stato, nell’articolo che disciplina il contrasto alla doppia imposizione (l’art. 23, se la numerazione segue quella del modello OCSE) ha una clausola per cui il credito non spetta se il reddito è assoggettato a imposizione in Italia con ritenuta a titolo d’imposta “su richiesta del beneficiario”: da questa formulazione si ricava, con una lettura al contrario, che se invece il reddito è assoggettato a ritenuta non su richiesta del beneficiario, ma in modo obbligatorio (come avviene nell’attuale contesto), l’imposta estera deve considerarsi detraibile. Sono tali la maggior parte delle Convenzioni stipulate dall’Italia, tra cui quelle con Francia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti d’America, ecc.

Alle stesse conclusioni si giunge, secondo la Cassazione, se il dividendo sconta l’imposta sostitutiva, in quanto riscosso su un conto estero o comunque senza un prelievo italiano in entrata.
Per i contribuenti che, in passato, non hanno detratto l’imposta estera, la strada per il recupero passa per l’istanza di rimborso della maggiore imposta versata presentata ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73. Essa deve essere presentata entro 48 mesi dalla data del versamento e, quindi, se presentata entro la fine del 2024 “coprirebbe” tutti i versamenti del quadriennio 2021-2024 (si retroagirebbe, di fatto, sino al saldo dell’imposta sostitutiva riferito al 2020, pagato nel 2021).

Per i dividendi tassati con imposta sostitutiva, il soggetto legittimato alla domanda di rimborso è il contribuente che ha effettuato il versamento diretto. Per i dividendi tassati con ritenuta a titolo d’imposta, dovrebbe essere legittimato sia il contribuente, sia l’intermediario che ha prelevato la ritenuta (banca, società fiduciaria, ecc.).

L’istanza deve essere corredata di tutta la documentazione atta a dimostrare la doppia imposizione subìta: come rilevato dalla sentenza n. 25698/2022, non è sufficiente allo scopo la certificazione, rilasciata dalla società estera, che attesta il prelievo della ritenuta in uscita nell’altro Stato, essendo al contrario necessaria la ricevuta del versamento di tale ritenuta o, come rileva la Cassazione, l’indicazione e la prova del fatto che, in base alla normativa dell’altro Stato, l’emittente era obbligato al versamento (questa seconda indicazione dovrebbe consentire una sufficiente garanzia se, ad esempio, l’emittente estero è una società quotata o, in senso lato, a larga base societaria).

La somma che può essere richiesta a rimborso, nello scenario più lineare in cui l’utile è stato tassato in Italia su una base imponibile rappresentata dal “netto frontiera”, ammonta all’11,1% del dividendo lordo (si veda l’apposita Scheda di aggiornamento “Rimborso dell’imposta sui dividendi di fonte estera”, la quale reca una traccia di istanza): nella valutazione economica circa l’opportunità di inoltrare l’istanza, con conseguente fase contenziosa praticamente scontata, occorre quindi tenere a mente che, per ogni 100.000 euro di dividendo lordo, la somma rimborsata sarà pari a 11.100 euro (sempre nell’ipotesi di cui sopra).

Rimane infine il dubbio sui comportamenti da adottare nelle dichiarazioni REDDITI 2024 per i contribuenti che intendessero detrarre direttamente l’imposta estera: in mancanza di campi appositi nel quadro RM, occorrerebbe forzare il relativo contenuto, in modo tale da giungere a un importo da versare già calcolato al netto dell’imposta estera; a quanto consta, si tratta di un comportamento poco seguito in quanto espone a sanzioni e, comunque, non fa venire meno una fase contenziosa, a fronte dell’accertamento emesso con ragionevole certezza dall’Agenzia delle Entrate.

FONTE: Eutekne Info

Gianluca ODETTO

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