Come ogni anno, con l’approssimarsi delle festività, torna a porsi il problema della gestione fiscale degli omaggi natalizi.
Per quanto riguarda il trattamento IVA delle cessioni gratuite, il legislatore impone, in primo luogo, di operare una distinzione tra i beni omaggiati a seconda che siano o meno oggetto dell’attività propria dell’impresa. Esemplificando, occorre distinguere la situazione in cui il panettone è omaggiato a clienti o fornitori dall’impresa dolciaria che lo produce, oppure da un’impresa diversa (es. società di servizi).
Le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa sono assimilate alle cessioni di beni a titolo oneroso e quindi, in linea generale, sono soggette a IVA nel presupposto che abbiano dato diritto alla detrazione dell’imposta assolta “a monte” (art. 2 comma 2 n. 4) del DPR 633/72).
Invece, le cessioni gratuite di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa sono sempre escluse dal tributo, stante il combinato disposto degli artt. 2 comma 2 n. 4) e 19-bis1 comma 1 lett. h) del DPR 633/72. Infatti, in deroga alla regola generale, l’art. 2 comma 2 n. 4) citato stabilisce che non sono assimilate alle cessioni a titolo oneroso (e sono quindi fuori campo IVA):
– le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, se di costo unitario non superiore a 50 euro;
– le cessioni gratuite di beni per i quali non sia stata operata all’atto dell’acquisto o dell’importazione la detrazione a norma dell’art. 19 del DPR 633/72, anche se per effetto dell’opzione ex art. 36-bis del medesimo decreto.
Ora, il citato art. 19-bis1 lett. h) stabilisce che non è detraibile l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.
In sostanza, dal combinato disposto delle due disposizioni discende che gli omaggi di beni estranei all’attività propria dell’impresa non scontano l’IVA “a valle”, seppure per motivi diversi in ragione del relativo costo unitario in quanto:
– per quelli di costo non superiore a 50 euro resta ammissibile la detrazione “a monte”, anche se gli stessi sono detassati “a valle”, in quanto di modico valore;
– per quelli di costo unitario superiore a 50 euro, invece, l’irrilevanza della cessione “a valle” dipende dall’indetraibilità dell’imposta “a monte”, trattandosi di acquisti di beni non inerenti all’attività d’impresa.
Riprendendo gli esempi proposti, la società di servizi che abbia omaggiato panettoni a clienti o fornitori (beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa) non sarà tenuta ad assolvere l’IVA sugli stessi. Potrà però operare la detrazione dell’IVA se i beni sono di costo unitario non superiore a 50 euro.
Si ricorda che in caso di cesti natalizi o in generale di confezioni di beni, l’entità del costo andrà verificata con riguardo all’intera confezione omaggiata. Peraltro, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la detrazione sugli omaggi di costo non superiore a 50 euro spetta anche quando i beni in questione sono alimenti o bevande, per i quali, in potenza, opererebbe la norma di indetraibilità di cui alla lettera f) della medesima disposizione (circ. n. 54/2002).
Vanno tenuti distinti, tuttavia, gli omaggi ai dipendenti. Mancando in questo caso sia l’inerenza all’attività d’impresa, sia la finalità promozionale, e non configurandosi perciò spese di rappresentanza, l’IVA assolta sull’acquisto di beni estranei all’attività d’impresa è da considerarsi sempre indetraibile, a prescindere dal costo unitario degli stessi, con la conseguenza che questi sono sempre fuori campo IVA.
Autofattura per omaggi con codice TD27
Per quanto concerne, invece, gli omaggi di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa (es. omaggi di dolci da parte dell’industria dolciaria che li produce) le cessioni gratuite sono da assoggettare a IVA.
In tal caso, non è obbligatorio l’esercizio della rivalsa (art. 18 comma DPR 633/72), che di regola, infatti, non viene operata. Dal punto di vista documentale, in assenza della rivalsa, l’impresa potrà certificare l’omaggio:
– mediante un’autofattura (eventualmente mensile), emessa in formato elettronico con codice documento “TD27”;
– annotando l’operazione in apposito registro degli omaggi tenuto ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72 (cfr. C.M. 27 aprile 1973 n. 32, § VI).
Si ricorda però che le modalità semplificate di certificazione (mediante autofattura mensile o registro omaggi) sono state considerate inammissibili per i soggetti tenuti alla trasmissione dei corrispettivi telematici, in quanto in questi casi l’art. 2 comma 5 del DLgs. 127/2015 esige la consegna di un documento all’ultimazione dell’operazione.
In ultimo, si precisa che dovrebbero ritenersi sempre fuori campo IVA gli omaggi da parte dei professionisti, stante l’esclusivo riferimento dell’art. 2 comma 2 n. 4) del DPR 633/72 alla “attività d’impresa”.
FONTE: Eutekne Info
Corinna COSENTINO e Simonetta LA GRUTTA