Per effetto delle disposizioni introdotte dal DL n. 73/2022 (conv. L. n. 122/2022) e dalla L. n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) con effetto dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022, per i soggetti che non adottano il principio di derivazione rafforzata oppure per i soggetti che adottano tale principio, ma non sottopongono il bilancio a revisione legale, i componenti rilevati a seguito della correzione di errori contabili non assumono rilevanza fiscale nel periodo d’imposta in cui viene corretto l’errore.

Per contro, occorre presentare (per recuperare la deduzione del costo o assoggettare a tassazione il ricavo) la dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stata omessa l’imputazione, sempre che, ovviamente, i relativi termini non siano ancora scaduti.
Per i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il bilancio a revisione legale, invece, i componenti di reddito rilevati a seguito della correzione assumono rilevanza fiscale nel periodo di imputazione in bilancio, a condizione che, per i componenti negativi di reddito, non sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Le modifiche sono state recepite nelle istruzioni ai modelli REDDITI SC 2023, le quali, ove descrivono le modalità di determinazione del reddito d’impresa (quadro RF), riportano il vigente art. 83 del TUIR, come emendato dalle predette disposizioni.
Le istruzioni non forniscono, invece, indicazioni in ordine alle modalità di compilazione dei modelli dichiarativi, in relazione alle quali occorre, quindi, procedere, così come in passato, in via interpretativa.

Limitando l’analisi ai componenti negativi di reddito, si ipotizzi che, a dicembre dell’anno 2022, il contribuente si sia accorto di aver omesso l’imputazione di un costo di competenza dell’anno 2019.
Considerando l’errore non rilevante, il contribuente ha proceduto alla correzione contabilizzando nel Conto economico 2022 un componente negativo di reddito.

Per i soggetti che non adottano il principio di derivazione rafforzata o che non sottopongono il bilancio a revisione legale, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene corretto l’errore (REDDITI 2023), occorre operare una variazione in aumento per sterilizzare sul piano fiscale il componente transitato a Conto economico.
In mancanza di specifiche istruzioni, si ritiene che tale variazione debba essere indicata nel rigo RF31 (dedicato alle altre variazioni in aumento), con il codice “99”.

Il contribuente può, poi, presentare una dichiarazione integrativa a favore REDDITI 2020, imputando il costo al periodo d’imposta 2019 attraverso una variazione in diminuzione.
In mancanza di istruzioni, si ritiene che tale variazione debba essere riportata nel rigo RF55 (dedicato alle altre variazioni in diminuzione), con il codice “99”.

Per i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il bilancio a revisione legale, invece, il componente negativo di reddito rilevato nel 2022 per correggere l’errore assume rilevanza fiscale nello stesso periodo d’imposta. Nel modello REDDITI 2023 non occorre, quindi, operare alcuna variazione in aumento.
Non è, inoltre, necessario presentare la dichiarazione integrativa.

Sempre in riferimento al caso prospettato, si ipotizzi, ora, che, considerando l’errore rilevante, la correzione sia stata contabilizzata nel 2022 a Patrimonio netto.
Per i soggetti che non adottano il principio di derivazione rafforzata o che non sottopongono il bilancio a revisione legale, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene corretto l’errore (REDDITI 2023) non bisogna operare una variazione in aumento.

Resta ferma, invece, la variazione in diminuzione da operare nella dichiarazione integrativa a favore REDDITI 2020.
Anche in questo caso, si ritiene che la variazione debba essere riportata nel rigo RF55, con il codice “99”.
Per i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il bilancio a revisione legale, invece, nel modello REDDITI 2023 occorre operare una variazione in diminuzione per far concorrere alla formazione del reddito il componente negativo rilevato a Patrimonio netto nel 2022 per correggere l’errore.

In mancanza di specifiche istruzioni, si può ipotizzare l’indicazione di tale variazione nel rigo RF55, con il codice “99” oppure nel rigo RF53, colonna 3 (dedicato ai componenti negativi imputati direttamente a patrimonio, fiscalmente rilevanti).
Nella specie non è, poi, necessario presentare alcuna dichiarazione integrativa.

Fonte: Eutekne INFO

Silvia LATORRACA

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