L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento attuativo della misura introdotta dall’art. 5 commi 1-11 del DL 41/2021
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato ieri il provvedimento direttoriale contenente le disposizioni attuative della definizione straordinaria degli avvisi bonari introdotta con l’art. 5 commi 1-11 del DL 41/2021.
La norma in esame ha introdotto una misura finalizzata alla definizione degli “avvisi bonari”; emessi ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73 e dell’art. 54-bis del DPR 633/72 a seguito di liquidazione automatica delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta:
– 2017, che sono stati elaborati al 31 dicembre 2020, ma che non sono ancora stati inviati ai contribuenti per effetto della sospensione prevista dall’art. 157 del DL 34/2020;
– 2018, i quali saranno elaborati entro il 31 dicembre 2021.
Per poter accedere alla definizione degli avvisi bonari in esame è richiesto un doppio requisito. Il contribuente deve, infatti, essere titolare di una partita IVA attiva al 23 marzo 2021 e, nel periodo d’imposta 2020, deve aver avuto una riduzione del volume di affari o dei ricavi o compensi maggiore del 30% rispetto al volume di affari o dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019.
I contribuenti che aderiscono alla definizione ottengono lo stralcio delle sanzioni da omesso versamento previste dall’art. 13 del DLgs. 471/97 e delle somme aggiuntive per i contributi previdenziali, mentre dovranno pagare la totalità delle imposte e dei contributi oltre agli interessi.
Secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 9 del DL 41/2021, l’efficacia della definizione agevolata degli avvisi bonari si applica nel “rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni”.
Ciascuna delle due sezioni citate (rispettivamente la 3.1 e la 3.12) prevede il possesso di alcuni requisiti da parte dei soggetti che vogliono avvalersi degli aiuti di Stato e fissa un importo complessivo massimo di aiuti di Stato che può essere ottenuto dai contribuenti durante il periodo di emergenza da coronavirus.
Proposta contenuta nell’avviso bonario
Il provvedimento approvato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate precisa che i contribuenti che intendano accettare la proposta di definizione devono presentare un’autodichiarazione secondo quanto previsto dall’art. 1 commi 14 e 15 del DL 41/2021, per attestare il rispetto dei limiti e delle condizioni richieste per beneficiare degli aiuti di Stato.
L’autodichiarazione in esame deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021 dal contribuente che, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 comma 2 del DL 41/2021, intenda beneficiare della definizione agevolata in esame.
Il provvedimento prevede che, qualora il contribuente non abbia ricevuto la proposta di definizione agevolata in tempo utile per rendere l’autocertificazione entro il 31 dicembre 2021, potrà presentarla “entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata”.
Fonte: Eutekne info
Caterina MONTELEONE