In base alla regola dettata dall’art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, perciò, a livello assolutamente generale, dal giorno successivo a quando il pagamento sarebbe dovuto avvenire.
Nel sistema tributario, salvo eccezioni circoscritte, la prescrizione decorre in un momento successivo alla notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione o dell’accertamento esecutivo: prima il sistema fiscale è retto da termini decadenziali.
Tecnicamente, la cartella di pagamento o l’accertamento esecutivo non interrompono la prescrizione per la ragione esposta, ma rappresentano il momento a partire dal quale la prescrizione decorre.
Alla luce dell’art. 25 del DPR 602/73, se vi è notifica di una cartella di pagamento, il dies a quo dovrebbe coincidere con il 61° giorno dalla notifica, considerato che entro i 60 giorni il contribuente non è in mora quindi, per l’Erario, il diritto non può ancora essere fatto valere (Cass. 22 maggio 2024 n. 14312 e 8 settembre 2004 n. 18110).
Altresì con riferimento agli accertamenti esecutivi ex art. 29 del DL 78/2010, il dies a quo potrebbe coincidere con il giorno successivo allo spirare del termine per il ricorso, ma il tema è più complesso.
L’affidamento delle somme in riscossione avviene decorsi almeno 30 giorni dallo spirare del termine per il ricorso, quindi prima di questo termine dilatorio si potrebbe affermare che, nel peculiare sistema degli accertamenti esecutivi, il diritto non può essere fatto ancora valere. La prescrizione potrebbe allora iniziare a decorrere da quando spirano i 30 giorni: in altre parole, salvo cause di sospensione del termine per il ricorso, decorsi 90 giorni dalla notifica dell’accertamento.
Sempre ai sensi dell’art. 29 del DL 78/2010, l’espropriazione (non anche fermi e ipoteche) è inibita per 180 giorni dall’affidamento del carico, ma ciò non rileva ai fini del decorso della prescrizione, considerato che tale sospensione opera solo se c’è il ricorso, che “congela” la prescrizione sino al giudicato.
Il discorso è, infatti, molto diverso se si presenta ricorso contro l’accertamento esecutivo o la cartella di pagamento visto che la prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., si interrompe per effetto del ricorso e rimane sospesa per tutto il corso del giudizio, incominciando a decorrere da quando si forma il giudicato (peraltro sempre con termine decennale, Cass. 18 novembre 2022 n. 30718 e 2 marzo 2023 n. 6350).
Questa volta, la notifica della cartella di pagamento o dell’atto di rideterminazione delle somme dopo il giudicato ha l’effetto di interrompere la prescrizione, che è già decorsa in un momento antecedente ovvero con il giudicato.
Con il giudicato la prescrizione decorre subito
Successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo, possono essere notificati al contribuente atti che intimano il pagamento delle somme al contribuente.
Devono essere notificati entro termini di prescrizione l’intimazione ad adempiere ex art. 50 del DPR 602/73, l’ipoteca esattoriale ex art. 77 del DPR 602/73, il preavviso di fermo ex art. 86 del DPR 602/73 e l’atto di pignoramento. Si tratta di atti che interrompono la prescrizione, sempre che, naturalmente, siano notificati prima che la prescrizione stessa si sia formata.
Notificati i menzionati atti inizia un nuovo e ulteriore periodo di prescrizione, che sarà di dieci anni per le imposte erariali e di cinque anni per le sanzioni (art. 20 del DLgs. 472/97) e gli interessi (art. 2948 c.c.), oppure di dieci anni per tutti gli importi se si è formato il giudicato.
Non sembra avere effetto sospensivo della prescrizione il termine di 30 giorni o di cinque giorni entro cui, notificati, rispettivamente, il preavviso di fermo o ipoteca (artt. 86 e 77 del DPR 602/73) o l’intimazione ad adempiere (art. 50 del DPR 602/73), gli importi vanno pagati.
Vero è che i menzionati atti intimano il pagamento nel termine indicato, ma il debitore è già in mora da quando sono spirati i 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’accertamento esecutivo o dalla formazione del giudicato, quindi è difficile ipotizzare una qualsivoglia forma di “congelamento” della prescrizione per 30 o cinque giorni, che non può sommarsi al termine prescrizionale interrotto.
FONTE: Eutekne Info
Alice BOANO e Alfio CISSELLO