Gli artt. 9 e 167 della direttiva 2006/112/Ce non consentono, rispettivamente, di negare la qualifica di soggetto passivo e il diritto alla detrazione dell’IVA, qualora l’importo delle operazioni effettuate, rilevanti ai fini dell’imposta, non raggiunga la soglia stabilita da una normativa nazionale sulla base delle attività patrimoniali di cui il soggetto dispone.
Si tratta dell’importante principio enunciato dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza pubblicata ieri, in merito alla causa C-341/22, relativa alla disciplina italiana sulle società di comodo. Il rinvio pregiudiziale era stato promosso dalla Corte di Cassazione (si veda “Utilizzo del credito IVA delle società di comodo alla Corte Ue” del 20 maggio 2022).
Il caso esaminato riguarda una società agricola, a cui l’Agenzia delle Entrate ha negato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti nel 2009. Per tre periodi d’imposta consecutivi (2006, 2007 e 2008), infatti, tale soggetto aveva effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA per un importo inferiore all’ammontare al di sotto del quale le società sono ritenute “non operative”.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 30 della L. 724/94, “le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi” che risultano applicando determinate percentuali ad alcune attività patrimoniali.
Ai fini IVA, l’art. 30 comma 4 della L. 724/94 preclude:
– il rimborso del credito, la sua compensazione nel modello F24 o la cessione a terzi, alle società che risultano di comodo per il periodo d’imposta con riferimento al quale il credito viene esposto in dichiarazione;
– la compensazione del credito anche con il debito delle successive liquidazioni periodiche alle società di comodo che per tre periodi d’imposta consecutivi non effettuino operazioni rilevanti ai fini IVA per un importo almeno pari ai ricavi minimi presunti.
La Corte di Giustizia dell’Ue ha ritenuto quest’ultima disposizione non compatibile con la direttiva 2006/112/Ce sotto un duplice profilo.
Ai sensi dell’art. 9 della direttiva 2006/112/Ce, si considera soggetto passivo “chiunque eserciti, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”. Assume rilievo solo il fatto che il soggetto eserciti effettivamente un’attività economica e sfrutti “un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità”.
Pertanto, la qualifica di soggetto passivo non può essere subordinata alla condizione che la persona effettui operazioni rilevanti ai fini IVA per un importo superiore a una soglia di reddito fissata preventivamente, la quale corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale soggetto dispone.
Di conseguenza, spetterà al giudice del rinvio verificare se, nei tre periodi d’imposta interessati (2006, 2007 e 2008), la società avesse esercitato un’attività economica, come sopra definita.
In merito alla detrazione dell’IVA (artt. 167 e ss. della direttiva 2006/112/Ce), la Corte ha osservato che questo diritto costituisce parte integrante del meccanismo dell’imposta e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. Per beneficiare della detrazione devono essere soddisfatte due condizioni:
– l’interessato deve essere un soggetto passivo;
– i beni o i servizi devono essere utilizzati “a valle” dal soggetto passivo per le proprie operazioni rilevanti ai fini dell’imposta e, “a monte”, detti beni e servizi devono essere stati forniti da un altro soggetto passivo.
Nessuna disposizione della direttiva IVA subordina il diritto alla detrazione alla circostanza che l’importo delle operazioni soggette a imposta, effettuate da un soggetto passivo durante un determinato periodo, raggiunga una certa soglia.
La soglia di ricavi non è indice di evasione
La Corte ha poi osservato che al soggetto passivo si può negare il diritto alla detrazione qualora sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che quest’ultimo è invocato fraudolentemente o abusivamente.
Tuttavia, la presunzione prevista dall’art. 30 della L. 724/94 si basa su un criterio (una soglia di ricavi) diverso da quelli indicati dalla giurisprudenza unionale per dimostrare la sussistenza di un’evasione fiscale o di un abuso di diritto.
In conclusione, fermo restando l’immediata non applicazione della norma italiana “censurata” dalla Corte di Giustizia Ue, si ritiene auspicabile che il legislatore colga l’occasione per rivedere in toto la disciplina delle società non operative, come previsto anche dalla delega fiscale (art. 9 comma 1 lett. b) della L. 111/2023).
FONTE: Eutekne Info
Mirco GAZZERA