Con la sentenza n. 6492 di ieri, la Cassazione ha ribadito che, ai fini IRAP, la deduzione dei canoni di leasing immobiliare deve essere riconosciuta per la quota stanziata a Conto economico, ad eccezione della quota interessi, desunta dal contratto, indeducibile per dato normativo.
Il principio, per quanto non innovativo (cfr., nello stesso senso, Cass. n. 7183/2021), appare di un certo rilievo nell’ottica dello stanziamento dell’IRAP nel bilancio 2022 delle società di capitali.
Riepilogando i termini della questione, in ambito IRAP i canoni di leasing immobiliare incontrano due limiti alla deducibilità:
– la prima relativa alla quota interessi, comune a tutti i contratti;
– la seconda, che si aggiunge alla prima, propria solo dei contratti afferenti ai fabbricati strumentali, attinente alla quota di canone idealmente riferibile al terreno.
Nessun rilievo assumono, invece, i limiti che caratterizzano le imposte sui redditi, legati alla durata minima “fiscale” (circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2013, § 6).
Venendo al nocciolo del problema, secondo l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 38/2010, § 1.6), anche ai fini IRAP, oltre che IRES, nei leasing immobiliari va considerata indeducibile la quota di canone riferibile al terreno pertinenziale, determinata secondo le regole definite dall’art. 36 commi 7 e 7-bis del DL 223/2006, conv. L. 248/2006.
Se si aderisse a tale tesi, la quota di canone indeducibile dovrebbe essere indicata nel rigo IC51 (“Altre variazioni in aumento”) del modello IRAP con codice “99”, atteso che il codice “4” è riservato soltanto alle quote indeducibili di ammortamento del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali.
Tuttavia, tale impostazione è stata da sempre avversata dalla dottrina (si veda, ad esempio, la circ. Assonime n. 34/2009), secondo la quale dovrebbero in ogni caso valere le risultanze contabili.
Infatti, l’art. 36 commi 7 e 7-bis del DL 223/2006 è anteriore alle modifiche recate alla disciplina dell’IRAP dalla L. 244/2007: quest’ultima, introducendo il principio di derivazione diretta dal bilancio dei componenti positivi e negativi del valore della produzione, dovrebbe aver “disattivato”, ai fini del tributo regionale, l’applicazione delle regole fiscali da esso dettate, sostituendole con la corretta applicazione dei principi contabili (ex art. 5 comma 5 del DLgs. 446/97).
Facendo proprio tale ragionamento, la Suprema Corte sostiene che anche i canoni di leasing immobiliare (depurati, come detto, della quota interessi) sono deducibili per l’importo stanziato nella voce B.8 del Conto economico, senza tenere conto dei limiti forfetari di cui all’art. 36 commi 7 e 7-bis del DL 223/2006, conv. L. 248/2006. Infatti, i principi contabili nazionali non prevedono per i canoni di locazione lo scorporo della parte correlata al costo delle aree.
Se ci si uniforma a tale posizione, in sede di dichiarazione IRAP non bisogna eseguire alcuna variazione in aumento al fine di rendere indeducibile la quota di canone idealmente riferibile al terreno, ferma restando quella relativa alla quota interessi indeducibile all’interno del rigo IC44 (“Quota degli interessi nei canoni di leasing”).
Analogo criterio si ritiene applicabile anche agli ammortamenti (nonostante il diverso avviso delle istruzioni al modello IRAP 2023, che sul punto continuano a non risultare allineate alla posizione della Suprema Corte). In tale ipotesi, ferma restando l’indeducibilità della quota di ammortamento idealmente riferibile al terreno, quest’ultima andrebbe determinata in base a quanto previsto dai principi contabili (cioè, sulla base di apposita valutazione economica) e non sulla scorta delle percentuali forfetarie ex art. 36 comma 7 del DL 223/2006.
Infine, il principio appare estensibile a tutti gli oneri per cui sono posti limiti di deducibilità nell’ambito delle imposte sui redditi (essenzialmente, auto e telefonia), l’inerenza dei quali, secondo la citata circ. n. 36/2009, “può essere considerata senz’altro sussistente anche ai fini dell’IRAP qualora vengano dedotti importi di ammontare non superiore a quelli determinati applicando le disposizioni previste per le imposte sul reddito” (che però non possono applicarsi, visto che l’art. 5 del DLgs. 446/97 non le prevede più).
Successivamente, con la circolare n. 39/2009, l’Agenzia era tornata sui suoi passi, precisando che il contribuente che “nutra dubbi” in merito può dedurre importi non superiori a quelli previsti in ambito IRES, lasciando però intendere che importi dedotti in misura superiore devono essere giustificati.
Fonte Eutekne INFO
Luca FORNERO