Il Comitato triveneto dei notai ha predisposto una serie di nuove massime in materia di diritto societario.
La recente riforma del codice di procedura civile, infatti, con il riconoscimento ai notai della competenza a rilasciare le autorizzazioni di volontaria giurisdizione, ha rappresentato l’occasione per predisporre orientamenti che affrontano questioni in materia di partecipazione di soggetti non pienamente capaci nelle società commerciali.

Ulteriori massime, peraltro, sono dedicate a vicende di rilevante interesse pratico. Alcune, in particolare, attengono alla istituzione di riserve destinate all’integrazione dei dividendi (le massime H.G.42 e I.G.54, relative, rispettivamente, alle spa e alle srl) e ai limiti entro i quali è possibile, tramite specifiche clausole statutarie, indurre i soci ad approvare una scissione asimmetrica in funzione della soluzione di una situazione di stallo (le massime H.I.32 e I.H.21, anch’esse relative, rispettivamente, alle spa e alle srl).

Quanto alle prime, si precisa, innanzitutto, come i soci possano costituire “riserve con finalità specifiche”, ossia con un vincolo di destinazione a scopi predeterminati che le rende indisponibili a usi diversi, ferma restando la loro natura di elementi del “passivo” del bilancio che concorrono a determinare il patrimonio netto della società.
Tali riserve possono essere istituite sia mediante una apposita clausola statutaria (“riserva statutaria specifica”) che con la delibera di approvazione del bilancio (“riserva facoltativa specifica”).

Nell’ambito delle riserve specifiche è legittima anche la costituzione di riserve finalizzate a garantire negli esercizi futuri un dividendo minimo da distribuire ai soci oppure destinate, sempre negli esercizi successivi, a integrare il dividendo distribuito ai soci. Di conseguenza, le somme che venissero prelevate da dette riserve dovranno intendersi assegnate a titolo di dividendo e spetteranno:
– ai soci in relazione ai rispettivi diritti alla percezione degli utili (e, quindi, anche in misura non proporzionale alla partecipazione al capitale, come accade, nelle spa, con le azioni privilegiate nella distribuzione di dividendi, nelle srl PMI, con le quote privilegiate nella distribuzione di dividendi, e, nelle srl in genere, con i “diritti particolari” dei soci così caratterizzati);
– all’usufruttuario o al creditore pignoratizio, nel caso di partecipazioni gravate da usufrutto o pegno.

Resta fermo, in caso di partecipazioni gravate da usufrutto, quanto previsto in relazione alle riserve facoltative generiche, costituite senza vincoli di destinazione. Vale a dire che tali utili non spettano all’usufruttuario, in quanto la decisione di non distribuirli equivale a una loro “capitalizzazione”, con definitiva apprensione al patrimonio della società delle somme accantonate, e che l’eventuale delibera di distribuzione di riserve, siano esse da utili o di capitale, equivale a un’attribuzione di somme che rappresentano un capitale e non al pagamento di un frutto civile, per cui il diritto alla loro riscossione spetta al socio nudo proprietario, il quale, ai sensi dell’art. 1000 c.c., dovrà esercitarlo in concorso con l’usufruttuario e sulle somme riscosse si trasferirà l’usufrutto (cfr. le massime H.I.27 e I.I.32).

Le altre due massime sopra ricordate riconoscono la legittimità delle clausole statutarie che prevedano, nelle spa, azioni riscattabili dalla società o dagli altri soci, ai sensi dell’art. 2437-sexies c.c., e, nelle srl, una giusta causa di esclusione ex art. 2473-bis c.c., correlate al fatto che il socio si rifiuti irragionevolmente di approvare un progetto di scissione asimmetrica predisposto dagli amministratori, ai sensi dell’art. 2506 comma 2 secondo periodo c.c., al fine di risolvere una conclamata situazione di stallo decisionale dell’assemblea dei soci.
Tali esiti, facendo sorgere in capo al socio dissenziente il diritto a essere liquidato, determinerebbero nei suoi confronti il medesimo risultato che produrrebbe lo stallo irrisolto, ossia la cessazione del suo investimento ex art. 2484 comma 1 n. 3 c.c.

Nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, tali clausole potrebbero essere introdotte nello statuto, successivamente alla costituzione della società, con le maggioranze richieste per le modificazioni statutarie, purché l’operatività del riscatto o dell’esclusione si riferisca a comportamenti successivi alla data di introduzione della clausola stessa.

Con riguardo alla clausola di riscattabilità, inoltre, si precisa come essa potrebbe riguardare anche solo una parte delle azioni. Così facendo, tuttavia, si creerebbe una speciale categoria di azioni, per la quale dovranno applicarsi le relative norme e, eventualmente, i principi attinenti alla conversione forzosa di azioni già in circolazione in azioni di diversa categoria.

Si ricordano, infine, le massime H.G.43 e I.G.55 secondo le quali, sempre nelle spa e nelle srl, anche in assenza di una specifica clausola statutaria in tal senso, è legittimo deliberare un aumento gratuito del capitale sociale da destinare, non ai soci, ma a soggetti terzi, utilizzando il procedimento decisionale richiesto per gli aumenti non proporzionali di capitale e, dunque, con il consenso unanime di tutti i soci.

FONTE: Eutekne Info

Maurizio MEOLI

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