Con il caso n. 5/2020, Assonime analizza gli effetti che la pandemia da COVID-19 produce sui bilanci relativi all’esercizio 2019, facendo chiarezza su alcuni aspetti che hanno alimentato, negli ultimi giorni, il dibattito tra gli operatori. L’analisi si concentra sia sui soggetti c.d. OIC adopter, sia sui soggetti IAS.

In via preliminare, si sottolinea come lo sviluppo temporale del fenomeno in esame consenta di collocare la pandemia nel corso dell’anno solare 2020. Infatti, al 31 dicembre 2019, le autorità cinesi avevano reso noto un focolaio iniziale di polmonite nella città di Wuhan, ma la causa della malattia non era ancora conosciuta, mentre, in Italia, i primi casi di infezione sono stati confermati a gennaio 2020.

I fatti successivi alla chiusura dell’esercizio sono disciplinati, in modo sostanzialmente analogo:
– dallo IAS 10, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali;
– dall’art. 2427 comma 1 n. 22-quater c.c. e dal documento OIC 29, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali.

In entrambi i quadri regolatori, i fatti che, seppur conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio, confermano l’esistenza di situazioni in essere alla predetta data di chiusura impongono una rettifica dei conti, mentre i fatti che sono associati a eventi sorti dopo tale data sono di competenza dell’esercizio successivo e, in quanto tali, non determinano una rettifica dei conti, ma impongono un’informativa adeguata in Nota integrativa, quando rilevanti.

Per quanto detto, la pandemia non richiede variazioni dei valori contenuti nel bilancio relativo all’esercizio 2019 (in quanto di competenza dell’esercizio 2020), ma nella Nota integrativa devono essere fornite informazioni, quando tale evento sia considerato rilevante per la società.
L’obbligo informativo riguarda, secondo lo IAS 10 (§ 21), la natura del fatto e una stima dei connessi effetti sul bilancio o la dichiarazione che la stima non può essere effettuata. In senso analogo, l’art. 2427 comma 1 n. 22-quater c.c. richiede di indicare “la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.

La tematica di rilievo è, dunque, l’ampiezza dell’informativa.
Secondo Assonime, l’impresa è certamente tenuta a fornire informazioni di natura qualitativa sui possibili effetti economici per l’attività aziendale derivanti dalla diffusione della pandemia.
Maggiormente complesso è, invece, il discorso in relazione alle stime di natura quantitativa.

Le informazioni da rendere nel bilancio devono essere affidabili e basate su dati solidi e noti alla data di approvazione del relativo progetto da parte del CdA. Poiché il fenomeno in esame presenta una molteplicità di variabili (in termini di durata, diffusione, misure di salvaguardia), dalle quali derivano una generale imprevedibilità dei fatti e incertezze degli sviluppi, risulta difficile ipotizzare che le società siano in grado di stimare gli effetti quantitativi sulla base di assunti ragionevolmente sostenibili.

Per i soggetti IAS, l’informativa potrebbe, quindi, limitarsi a una mera descrizione di natura qualitativa degli effetti, senza formulare una stima quantitativa.
In alternativa, si potrebbe ipotizzare che la società sia in grado di realizzare (sulla base di modelli interni di valutazione) analisi di sensibilità delle principali grandezze potenzialmente interessate, che consentano di stimare in termini quantitativi gli impatti del fenomeno. Nel caso in cui tali evidenze siano significative per l’impresa e possano essere considerate affidabili dal mercato, si potrebbe valutare l’inserimento di stime quantitative in Nota integrativa.

In questo contesto, potrebbero essere riportate anche le eventuali informazioni sulla capacità dell’impresa di far fronte in termini operativi e finanziari agli impatti della crisi, così come quelle relative alle azioni programmate o allo studio.
Ad avviso dell’Associazione, in termini sostanzialmente analoghi si può ragionare con riferimento ai soggetti OIC, in relazione ai quali ci si può limitare a una descrizione di natura qualitativa degli effetti della crisi. L’inserimento di indicazioni di natura quantitativa andrebbe valutato in relazione al momento di redazione del bilancio e alla capacità dell’impresa di prefigurare elementi informativi affidabili.

Altro tema rilevante attiene alla valutazione delle immobilizzazioni.
Secondo Assonime, la pandemia, considerata la sua natura di fatto non rettificativo, non può, per principio, generare effetti nel processo di impairment dei valori iscritti al 31 dicembre 2019.
Questa indicazione vale anche quando il valore recuperabile dei beni è determinato (così come previsto dallo IAS 36 e dall’OIC 9) in base al valore d’uso, cioè il valore attuale dei flussi di cassa futuri.

Per stimare i flussi finanziari, i principi contabili prevedono l’utilizzo dei più recenti piani o previsioni approvati dall’organo amministrativo, ma, ad avviso dell’Associazione, tali piani devono essere presenti alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento. I risultati che non sarebbero stati ragionevolmente prevedibili alla data di chiusura non dovrebbero riflettersi nei calcoli del valore recuperabile.

Fonte: Eutekne INFO

Silvia LATORRACA

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