Dal 2020 per il fornitore sanzione dal 100% al 200% dell’imposta se non verifica l’invio

A decorrere dal periodo d’imposta 2020, sono innalzate le sanzioni in capo ai fornitori di esportatori abituali che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi in regime di non imponibilità IVA senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento.

La sanzione prevista dall’art. 7 comma 4-bis del DLgs. 471/97 è, difatti, parificata a quella del precedente comma 3, corrispondente a una somma dal 100% al 200% dell’IVA dovuta, fermo l’obbligo di pagamento dell’imposta medesima. L’incremento, derivante dalle modifiche apportate dall’art. 12-septies del DL 34/2019 (c.d. decreto “crescita”), è sensibile giacché sino al periodo d’imposta 2019 la sanzione dovuta per la descritta violazione (omessa verifica, da parte del fornitore, dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento) è in misura fissa e di importo da 250 a 2.000 euro.

Peraltro, equiparare sotto il profilo sanzionatorio il fornitore che non ha verificato tempestivamente l’avvenuta trasmissione della lettera d’intento (art. 7 comma 4-bis) rispetto a colui che effettua operazioni in regime di imponibilità IVA in totale assenza della dichiarazione d’intento (art. 7 comma 3) è apparso, fin dall’emanazione della nuova norma, sproporzionato.

Sotto un altro aspetto, l’aggravio della sanzione appare discutibile se si considera che l’attuale disciplina pone in capo all’esportatore abituale l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento emesse e, dal 2020, le stesse dichiarazioni non devono essere più consegnate al fornitore.
Dunque, il fornitore sarebbe punito con una sanzione proporzionale all’imposta per il fatto di non aver effettuato la verifica prima di emettere fattura senza applicazione dell’IVA e, in termini operativi, dal 2020, per il fatto di non aver riportato il numero di protocollo rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, se si escludono i casi di frode.

A tal proposito si richiamano le altre modifiche apportate alla disciplina delle dichiarazioni d’intento a opera del menzionato art. 12-septies del DL 34/2019, sempre con decorrenza dal periodo d’imposta 2020.
In base alle modifiche apportate all’art. 1 del DL 746/83, dal periodo d’imposta 2020:
– il soggetto esportatore abituale non è più tenuto a consegnare al proprio fornitore (ovvero in Dogana) la dichiarazione d’intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
– è abolito l’obbligo di numerazione progressiva delle dichiarazioni d’intento emesse e ricevute nonché quello della relativa conservazione ex art. 39 del DPR 633/72;
– il fornitore di un soggetto esportatore abituale deve indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e non genericamente quelli della stessa;
– la lettera d’intento può riguardare anche più operazioni in Dogana, fino a concorrenza di un determinato importo;
– sono aboliti i registri ove annotare le dichiarazioni d’intento emesse e ricevute;
– non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale IVA (quadro VI), da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute.

Tra le novità sopra indicate, l’abolizione dell’obbligo di consegna al fornitore della dichiarazione d’intento, unitamente alla ricevuta rilasciata dalle Entrate, non esclude che il fornitore stesso possa comunque richiedere la consegna dei due documenti citati, a tutela della propria posizione.
In questo modo, senza necessità di ulteriori comunicazioni, costui sarà a conoscenza degli estremi del protocollo di ricezione della lettera d’intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate oltre a fugare dubbi in merito al trattamento IVA da applicare all’operazione.

La novità di maggior interesse, a livello operativo, consiste nell’indicazione in fattura, da parte del fornitore dell’esportatore abituale, degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento.
Tale obbligo si aggiunge a quello di indicare, nelle fatture emesse, la dicitura “operazione non imponibile” (corrispondente al codice “N3” per le fatture elettroniche), cui accompagnare facoltativamente gli estremi della norma di riferimento (art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72).

Le novità descritte sono applicabili, per espressa previsione del comma 4 dell’art. 12-septies del DL 34/2019, a decorrere dal periodo d’imposta 2020.
Non essendo stato ancora emanato il necessario provvedimento di attuazione della disciplina (comma 3 dell’art. 12-septies) e in assenza di interventi di prassi chiarificatori, il comportamento più condivisibile è quello di continuare ad applicare le vecchie regole per la gestione delle dichiarazioni d’intento, almeno sino al 31 dicembre 2019. 

Fonte: Eutekne info

Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

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