La riforma dello sport, entrata in vigore il 1° luglio 2023, ha innovato profondamente anche la disciplina fiscale applicabile ai compensi percepiti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e da rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale; l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 474/2023, pubblicata ieri, fornisce i primi chiarimenti in merito alla corretta tassazione di tali compensi per il periodo di imposta 2023, tenendo conto del fatto che in tale periodo d’imposta convivono due discipline: quella applicabile dal 1° gennaio al 30 giugno e quella applicabile dal 1° luglio al 31 dicembre.
Fino al 30 giugno 2023, infatti, i compensi in esame venivano inquadrati tra i redditi diversi, per effetto di quanto previsto dall’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR; tali somme non concorrevano inoltre alla formazione del reddito ai fini IRPEF fino a un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per periodo d’imposta.
Sulla parte imponibile dei redditi sopra citati, le società e gli enti eroganti dovevano operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito (attualmente 23%); tale ritenuta era operata a titolo d’imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a 20.658,28 euro e a titolo di acconto per la parte imponibile che eccedeva il predetto importo.
La suddetta ritenuta doveva inoltre essere maggiorata delle addizionali comunale e regionale di compartecipazione all’IRPEF.
La disciplina sopra descritta, per quanto riguarda il periodo di imposta 2023 è applicabile ai compensi percepiti fino al 30 giugno; dal 1° luglio la parte dell’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR, relativa all’inquadramento tra i redditi diversi dei compensi percepiti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e da rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale viene infatti abrogata, ed entrano in vigore le disposizioni del DLgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo.
Per effetto di tali novità, a decorrere dal 1° luglio 2023 i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di lavoro dipendente, o assimilati, o di lavoro autonomo, a seconda dell’inquadramento contrattuale del singolo atleta.
La riforma dello sport introduce inoltre una nuova soglia di esenzione; in particolare, secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 6 del DLgs. 36/2021, i compensi in esame, se percepiti nell’area del dilettantismo, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro.
Ai fini della corretta individuazione delle modalità di tassazione di tali compensi è inoltre necessario considerare quanto previsto dall’art. 51 comma 1-bis del DLgs. 36/2021, che prevede che “per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del presente decreto, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di euro 15.000”.
Attraverso tale disposizione viene infatti introdotta una disciplina transitoria, applicabile per il solo periodo d’imposta 2023; in particolare, il nuovo limite di 15.000 euro viene fissato in via unitaria per l’intero periodo d’imposta, indipendentemente dal differente inquadramento fiscale.
La formulazione della norma ha sollevato fin da subito alcuni dubbi interpretativi, in merito alla corretta applicazione del nuovo maggior limite per quanto riguarda il periodo di imposta 2023.
Nel caso oggetto di interpello, un ente sportivo dilettantistico aveva corrisposto ad un atleta compensi per il periodo gennaio-giugno 2023 pari a 20.400 euro e compensi per il periodo luglio-dicembre 2023 pari a 15.400 euro.
Rilevano anche i compensi percepiti fino a giugno
In merito alla corretta applicazione della disciplina transitoria, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che “i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l’importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023 in applicazione del comma 1 bis dell’articolo 51 sopra richiamato, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro”; di conseguenza, nel caso di specie i compensi percepiti dal 1° luglio 2023 possono beneficiare dell’esenzione solo fino a 5.000 euro, considerando il fatto che la soglia di esenzione di 15.000 euro si riferisce all’intero periodo di imposta 2023, e che i compensi percepiti fino al 30 giugno 2023 hanno già beneficiato dell’esenzione per un importo pari a 10.000 euro.
Fonte: Eutekne INFO
Alberto GIRINELLI