Lo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva (Ue) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, approvato di recente dal Consiglio dei Ministri e attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari, prevede numerose misure con un rilevante impatto sulla disciplina che regola i rapporti di lavoro.
Tra le misure di maggior interesse si segnalano prescrizioni minime che prevedono specifici principi in materia di periodo di prova, cumulo di impieghi, prevedibilità minima del lavoro, transizione a forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili, nonché formazione obbligatoria.

Con riferimento al periodo di prova, l’attuale schema del provvedimento dispone che questo non possa essere superiore a 6 mesi, mentre eventuali periodi di durata inferiore possono essere fissati per mezzo della contrattazione collettiva.
Inoltre, nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato, si prevede che il periodo di prova venga fissato in misura proporzionale sia alla durata del contratto, sia alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non potrà essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.
Infine, si stabilisce che qualora sopravvengano eventi quali la malattia, l’infortunio, il congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova venga prolungato in misura corrispondente alla durata dell’assenza.

Un’altra disposizione presente nello schema di decreto regolerebbe l’eventuale cumulo di impieghi, stabilendo il principio secondo cui un datore di lavoro non può vietare a un lavoratore di svolgere un impiego parallelo al di fuori dell’orario di lavoro stabilito, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole. In pratica, non sarebbe possibile prevedere clausole che impediscano ai lavoratori di intraprendere un secondo impiego o, comunque, di ricevere un trattamento sfavorevole se accetta parallelamente un’altra occupazione.
Tuttavia, la disposizione in questione ammetterebbe alcune deroghe laddove ricorrano ragioni oggettive, come la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, la tutela della riservatezza aziendale, l’integrità del servizio pubblico e la prevenzione di conflitti di interessi.
Inoltre, la disposizione non troverebbe applicazione con riferimento ai lavoratori del settore marittimo e della pesca.

Ancora, lo schema di decreto richiederebbe un livello minimo di prevedibilità del lavoro per i lavoratori il cui rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa si svolge secondo modalità organizzative in tutto o in gran parte imprevedibili.
Si tratta, in sostanza, dei rapporti di lavoro in cui l’orario di lavoro e la sua collocazione temporale non sono predeterminati e il programma di lavoro viene stabilito principalmente dal datore di lavoro sia direttamente, ad esempio assegnando incarichi di lavoro, che indirettamente, ad esempio richiedendo al lavoratore di rispondere alle richieste dei clienti.

In estrema sintesi, la norma in questione richiederebbe che in tali ipotesi non sia possibile imporre al lavoratore lo svolgimento della prestazione lavorativa se non vi è la preventiva indicazione sia delle ore e dei giorni di riferimento durante i quali il lavoro può aver luogo, sia di un ragionevole periodo di preavviso, entro il quale il lavoratore deve essere informato dal datore in merito all’incarico di lavoro.

Con un’ulteriore disposizione, poi, si intende limitare la durata delle forme di lavoro meno sicure, riconoscendo al lavoratore il diritto di richiedere un impiego più stabile al proprio datore di lavoro dopo un periodo di 6 mesi di servizio, anche non continuativo. A fronte di tale richiesta il datore di lavoro (o il committente) dovrebbe fornire una risposta motivata al lavoratore entro un mese e, in caso di risposta negativa, la disposizione riconoscerebbe al lavoratore la possibilità di presentare una nuova richiesta dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla precedente.
Tale disposizione non troverebbe applicazione ai lavoratori del pubblico impiego, ai lavoratori marittimi e del settore della pesca nonché ai lavoratori domestici.

Infine, lo schema del decreto prevede che qualora il datore di lavoro sia tenuto, per legge o per contratto (individuale o collettivo), a erogare ai lavoratori una formazione per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati, tale formazione, erogata gratuitamente, venga considerata come orario di lavoro e, ove possibile, si svolga durante lo stesso.
L’obbligo non riguarderebbe però la formazione professionale o la formazione necessaria al lavoratore per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica professionale, salvo che il datore di lavoro non sia tenuto a fornirla secondo la legge o la contrattazione collettiva.

Fonte: Eutekne INFO

Luca MAMONE

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