È in vigore da oggi, 9 luglio 2024, il regolamento 2024/1624/Ue, relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dello scorso 19 giugno). Rispetto ad esso, appare opportuno soffermare l’attenzione su quanto stabilito dall’art. 80.
Per la prima volta, infatti, si decide di imporre a livello europeo un limite per i pagamenti in contanti: limite individuato nell’importo di 10.000 euro.
Tuttavia – spiega il Considerando n. 61 – i “soggetti obbligati” che effettuino operazioni in contanti al di sotto di tale limite rimangono vulnerabili ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in quanto offrono un punto di ingresso nel sistema finanziario dell’Unione. È pertanto necessario imporre l’applicazione di misure di adeguata verifica della clientela per mitigare i rischi di uso improprio del contante. Per garantire che le misure siano proporzionate ai rischi posti dalle operazioni di valore inferiore a 10.000 euro, tali misure dovrebbero limitarsi all’identificazione e alla verifica del cliente e del titolare effettivo quando questi effettuino operazioni occasionali in contanti pari almeno a 3.000 euro, indipendentemente dal fatto che l’operazione sia eseguita con un’unica operazione o mediante operazioni collegate (cfr. l’art. 19 § 4).
Tale limitazione non esime il soggetto obbligato dall’applicare tutte le misure di adeguata verifica della clientela qualora sussista un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o dal segnalare operazioni sospette alla competente autorità.
A fronte di ciò, sono da segnalare due aspetti.
Innanzitutto, il regolamento diventerà definitivamente applicabile in tutti i Paesi Ue solo a partire dal 10 luglio 2027, quando dovrà essere garantito l’allineamento fra la normativa nazionale in materia e le disposizioni del regolamento (cfr. l’art. 90).
Inoltre, diversamente da quanto attualmente previsto in Italia (in cui il limite – peraltro pari a 4.999,99 euro – riguarda qualsiasi trasferimento tra soggetti diversi), la nuova disposizione (come rivela la rubrica della norma europea) riguarderà le sole persone che commercino beni o forniscano servizi. Queste, infatti, potranno accettare o effettuare un pagamento in contanti fino a un importo di 10.000 euro (o importo equivalente in valuta nazionale o estera) indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un’operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate.
Gli Stati membri potranno adottare limiti inferiori previa consultazione della Bce. Tali limiti inferiori dovranno essere notificati alla Commissione entro tre mesi dall’introduzione della misura a livello nazionale.
I limiti inferiori già esistenti a livello nazionale continuano ad applicarsi, ma gli Stati membri dovranno notificarli alla Commissione entro il 10 ottobre 2024.
L’art. 80 del Regolamento, inoltre, precisa che il futuro nuovo limite non si applicherà:
– ai pagamenti tra persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di una professione;
– ai pagamenti o ai depositi effettuati presso i locali degli enti creditizi, degli emittenti di moneta elettronica e dei prestatori di servizi di pagamento.
Gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure appropriate, compresa l’imposizione di sanzioni, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che agiscano nell’esercizio della loro professione e siano sospettate di una violazione del limite di 10.000 euro o di un limite inferiore adottato dagli Stati membri.
Il livello complessivo delle sanzioni sarà calcolato, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, in modo da produrre risultati proporzionati alla gravità della violazione, scoraggiando così ulteriori illeciti dello stesso tipo.
Se, per cause di forza maggiore, dovessero diventare indisponibili a livello nazionale mezzi di pagamento tramite “fondi” (secondo la nozione di cui all’art. 4 punto 25 della direttiva 2015/2366/Ue) diversi dalle banconote e dalle monete, gli Stati membri potranno sospendere temporaneamente l’applicazione dei limiti (di 10.000 euro o inferiori) informandone senza indugio la Commissione (ciò anche con riguardo alla durata prevista della suddetta indisponibilità).
Da parte sua, peraltro, la Commissione potrà chiedere la revoca immediata di tale sospensione quando, sulla base delle informazioni comunicate dallo Stato membro, la ritenga non giustificata da un caso di forza maggiore.
Legislatore italiano chiamato ad alcune valutazioni
In conclusione, quindi, nei prossimi anni l’Italia dovrà valutare se circoscrivere l’ambito applicativo del limite all’utilizzo del contante alle sole persone che commercino beni o forniscano servizi oppure se continuare a imporlo anche alle operazioni private (siano esse pagamenti o trasferimenti) e se lasciare invariato il più rigoroso limite attuale o uniformarlo a quello indicato a livello europeo.
FONTE: Eutekne Info
Maurizio MEOLI