La moratoria ex DL 18/2020 (“Cura Italia”) riguarda anche i contratti di leasing finanziario e può prevedere la sospensione, fino al massimo al 30 giugno 2021 (a seguito della proroga approvata con la L. 178/2020, legge di bilancio 2021), del pagamento della quota capitale implicita compresa nei canoni passivi oppure dell’intero canone di leasing.

In caso di sospensione della sola quota capitale, nel periodo della sospensione, l’importo dei canoni di leasing da corrispondere al creditore è costituito esclusivamente dalla quota interessi calcolata sul debito residuo alla data di inizio della sospensione. Conseguentemente, è posticipato l’esercizio dell’opzione di riscatto.

L’OIC 19 sottolinea che attraverso tali accordi si prolunga la durata contrattuale e disciplina esclusivamente tale tipologia (§ A.7), in quanto in passato la moratoria aveva interessato soltanto la quota capitale. Il trattamento contabile individuato è però applicabile anche al caso della sospensione dell’intero canone passivo.

Le quote capitale o l’intero canone previsti dal piano di ammortamento finanziario originario interessati dalla sospensione saranno rimborsati a partire dal termine del periodo di sospensione.
Si tratta di un’operazione di ristrutturazione che comporta una modifica nella tempistica dei pagamenti originari, che rientra, pertanto, tra le operazioni con beneficio differito per il debitore, la cui conseguenza immediata è la non iscrizione nel Conto economico di alcun utile da ristrutturazione.

L’OIC 19 indica che “a fronte della sospensione in esame, si effettua una nuova rimodulazione dell’imputazione a Conto economico dei canoni di leasing residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell’eventuale risconto iscritto a fronte del maxicanone pattuito. La rimodulazione del maxicanone è effettuata in base al principio di competenza pro-rata temporis considerando la maggior durata del contratto”.

L’applicazione operativa di tale soluzione contabile richiede pertanto il seguente conteggio al fine di rideterminare il nuovo canone di competenza post ristrutturazione:
esborsi ancora da sostenere (canoni ed eventuale maxicanone iniziale residuo), ad esclusione del riscatto/durata residua.

A seguito della rideterminazione della competenza economica dei canoni passivi di leasing, si dovrà rilevare, in genere, in fase di chiusura, un rateo passivo.
La scrittura contabile è la seguente: “Canoni passivi di leasing” in dare a “Rateo passivo” in avere.
L’eventuale rimodulazione dei canoni non deve modificare l’iscrizione nel Conto economico degli eventuali canoni scaduti e non ancora pagati, a meno che il creditore non rinunci in modo esplicito a percepire gli stessi, considerando tale fattispecie come una modifica dei termini originari dell’accordo.

Nel caso di sale and lease back, l’eventuale plusvalenza residua è rideterminata per competenza in funzione della nuova durata del contratto di leasing (OIC 19, § A.7).
Per determinare l’ammontare di competenza, pertanto, l’esercizio 2020 dovrà essere suddiviso in due periodi: per quello non interessato dalla moratoria, la competenza dovrà essere determinata come negli scorsi anni, mentre, per il periodo successivo, a partire da quando è divenuta efficace la moratoria, la competenza dovrà essere determinata seguendo la modalità sopra illustrata.

In caso di maxicanone iniziale residuo iscritto tra i riscontri attivi pluriennali, si dovrà tenere conto che l’ammontare da indicare nella formula sopra riportata dovrà preliminarmente essere ridotto della quota di competenza del periodo non interessato dalla moratoria.
Infine, gli effetti della sospensione del pagamento dei canoni o della sola quota capitale implicita e del relativo prolungamento del contratto dovranno essere illustrati nella Nota integrativa (art. 2427 comma 1 n. 22 c.c.).

Fonte: Eutekne INFO

Fabrizio BAVA e Alain DEVALLE

CONDIVIDI