La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 183/2022 pubblicata venerdì scorso, continua con la sua opera di demolizione dell’apparato sanzionatorio in caso di licenziamento illegittimo previsto dal DLgs. 23/2015 per il contratto a tutele crescenti, anche se questa volta affida, almeno temporaneamente, al legislatore il compito di ridisegnare una disciplina conforme ai principi costituzionali per quanto riguarda i datori di lavoro che non raggiungono i limiti dimensionali previsti dall’art. 18 della L. 300/70 (Statuto dei lavoratori), restando al disotto dei 15 dipendenti in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell’ambito del medesimo Comune.
In precedenza i giudici costituzionali, con le sentenze nn. 194/2018 e 150/2020, erano intervenuti sul regime applicabile alle imprese di maggiori dimensioni, modificando direttamente la disciplina prevista dagli artt. 3 e 4 del Jobs Act, in tema di vizi sostanziali e formali del licenziamento. Era stato eliminato in particolare, in entrambi i casi, quell’automatismo previsto dal decreto che imponeva al giudice di commisurare il risarcimento in misura fissa, in relazione all’anzianità di servizio del dipendente, ripristinando così la discrezionalità del giudice nel determinare il risarcimento tra il minimo e il massimo previsto dalla legge, oggi compreso tra 6 e 36 mensilità dopo le modifiche introdotte dal DL 87/2018.
Infatti, secondo tali pronunce, solo così si consente al giudice la “personalizzazione” del danno subito dal lavoratore illegittimamente licenziato, nel rispetto del principio di eguaglianza, garantendo un’adeguata tutela, come tale idonea a dissuadere il datore di lavoro dal porre in essere licenziamenti illegittimi.
Ora la Corte, chiamata a pronunciarsi sul regime previsto dall’art. 9
del DLgs. 23/2015 per i datori di lavoro che non raggiungono i limiti
dimensionali dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ritiene che
analoghe esigenze di adeguatezza ed effettività
della tutela debbano essere garantite nelle piccole imprese e che
l’attuale disciplina non sia idonea, perché il giudice può liquidare
solo un indennizzo compreso tra 3 e 6 mensilità, un intervallo troppo
esiguo per consentire un’adeguata personalizzazione del danno.
Per altro verso, poi, l’applicazione di tale regime dipende esclusivamente dal numero dei dipendenti occupati,
un criterio che non necessariamente rispecchia l’effettiva rilevanza
economica del datore di lavoro, soprattutto in una realtà produttiva in
cui assumono sempre più rilievo gli investimenti di capitale e il volume
di affari.
La sentenza n. 183/2022 ha, però, dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità dell’art. 9 del DLgs. 23/2015 perché molteplici sono le possibili soluzioni per adeguare la disciplina ai principi costituzionali e la scelta spetta necessariamente al legislatore, come tutte le volte in cui sono possibili più soluzioni, egualmente conformi alla Costituzione.
Nell’ultima parte della motivazione, la Consulta tiene a sottolineare che il protrarsi dell’inerzia legislativa non potrebbe essere tollerata, per cui se nuovamente investita della questione sarebbe costretta a intervenire con una vera e propria pronuncia di incostituzionalità. In questo caso, però, tenuto conto che l’opera dei giudici costituzionali nella riscrittura delle norme trova necessariamente limiti, gli unici interventi possibili in via alternativa sembrano essere due. Uno, quello di superare la distinzione tra imprese sulla base del numero dei lavoratori, generalizzando così l’indennizzo tra le 6 e le 36 mensilità, l’altro, quello di mantenere il principio del dimezzamento previsto dall’art. 9, ma eliminando il limite massimo delle 6 mensilità, garantendo così un risarcimento compreso nell’intervallo tra 3 e 18 mensilità.
L’auspicio è senz’altro che il legislatore sappia cogliere il monito della Corte, provvedendo a ridisegnare la disciplina sanzionatoria dei licenziamenti illegittimi. Infatti, un nuovo intervento della Corte sull’art. 9 del DLgs. 23/2015 nei termini di cui si è detto aprirebbe subito la questione della disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dall’art. 8 della L. 604/66 per i dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015, cui non si applica il contratto a tutele crescenti, dal momento che in questo caso nelle piccole imprese è previsto un indennizzo tra le 2,5 e le 6 mensilità, seppure in alternativa alla riassunzione, opzione che però è rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro e che quasi mai viene praticata.
L’intervento, che a questo punto presumibilmente avverrà nel corso della nuova legislatura, dovrebbe quindi uniformare la disciplina per tutte le piccole imprese e potrebbe essere l’occasione per superare il doppio regime anche per tutti i datori di lavoro, ma nel rispetto di quei principi di adeguatezza ed effettività della tutela fissati dalla Corte Costituzionale, se si vuole evitare che una futura normativa sia poi oggetto di nuove pronunce di incostituzionalità.
Fonte: Eutekne INFO
Luca NEGRINI