Dal bilancio 2024 è stato eliminato il doppio binario tra disciplina contabile e fiscale che caratterizzava le poste in valuta estera. Si ricorda che l’irrilevanza fiscale degli adeguamenti effettuati in applicazione dell’art. 2426 c.c. originava una certa complessità operativa.

L’allineamento tra disciplina civilistica e fiscale è stato ottenuto attraverso l’abrogazione del comma 3 dell’art. 110 del TUIR, prodotta dall’art. 9 comma 1 lett. d) del DLgs. 13 dicembre 2024 n. 192. Il citato comma 3 prevedeva l’irrilevanza fiscale degli adeguamenti al tasso di cambio alla chiusura dell’esercizio delle poste monetarie in valuta estera.
La novità entra in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (art. 13, comma 1). Pertanto, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, a partire dal bilancio dell’esercizio 2024.

L’art. 13 comma 4 del citato DLgs. prevede che anche gli adeguamenti delle poste in valuta effettuati nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, concorrano “alla formazione dell’imponibile del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023”.
In sostanza, nel 2024 tutte le differenze di cambio da valutazione sono fiscalmente rilevanti, anche quelle contabilizzate nei precedenti esercizi.

L’allineamento delle norme fiscali con quelle civilistiche comporta due conseguenze nel bilancio 2024:
– l’esigenza di eliminare l’eventuale fiscalità differita iscritta in sede di chiusura dell’esercizio 2023, non ancora assorbita nel corso dell’esercizio, a seguito delle variazioni in aumento e in diminuzione nel modello REDDITI. Si tratta, pertanto, delle poste in valuta originatesi in precedenti esercizi e ancora in essere alla data di chiusura;
– il venire meno, per gli adeguamenti delle poste in valuta effettuati alla data di chiusura, dell’esigenza di rilevare la fiscalità differita, poiché l’adeguamento non originerà più differenze tra valore civilistico e valore fiscale dell’attività o passività in valuta.

Dal punto di vista contabile, con riferimento alla prima delle due conseguenze, la fiscalità differita iscritta a seguito degli adeguamenti non riassorbita nel corso dell’esercizio, dovrà essere stornata, rilevando in contropartita la fiscalità differita a Conto economico nella voce 20 “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”.

Si consideri il seguente esempio. Nel corso del 2023 è stato iscritto un credito a fronte di una vendita in dollari USA a 10. In sede di chiusura 2023 è stato incrementato a 13, a seguito dell’adeguamento al tasso di cambio. I tre di utile su cambio da valutazione sono stati oggetto di variazione in diminuzione nel modello REDDITI. A fine 2024 tale credito non è ancora stato incassato e viene iscritto a 14 a seguito dell’adeguamento al tasso di cambio. La differenza di cambio da valutazione di 1 è fiscalmente rilevante. Nel modello REDDITI, inoltre, sarà effettuata una variazione in aumento di 3, ovvero l’adeguamento effettuato nel precedente esercizio, a fronte della quale sarà stornata la connessa fiscalità differita passiva. La disciplina civilistica delle poste in valuta non è stata modificata, così come l’OIC 26, il principio contabile di riferimento. Pertanto, ad esempio, l’eventuale eccedenza degli utili su cambi da valutazione rispetto alle perdite su cambi da valutazione non è distribuibile fino al realizzo.

L’OIC 26 fornisce numerosi chiarimenti di interesse. Nel caso di poste di bilancio in valuta estera, assoggettate a due criteri di valutazione contemporaneamente (es. crediti, titoli e partecipazioni del circolante), il documento precisa che deve prima essere applicato il criterio di valutazione ordinario relativo alla attività e, successivamente, si deve effettuare la conversione in euro del risultato precedentemente ottenuto.

Gli acconti in valuta estera versati o ricevuti per l’acquisto o la vendita di beni e servizi devono essere qualificati tra le poste non monetarie. Pertanto, non rientrano tra le attività e le passività che devono essere adeguate al cambio di fine esercizio.

Per quanto riguarda invece i fondi per rischi e oneri connessi a passività in valuta, l’OIC 26 precisa che essi sono assimilabili alle poste monetarie, in quanto comporteranno o potranno comportare in futuro uscite di natura finanziaria; pertanto, l’importo stimato in valuta dei fondi rischi e oneri deve essere convertito al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio.

FONTE: Eutekne Info

Fabrizio BAVA e Alain DEVALLE

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