Secondo quanto emerge dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 54 e dal comunicato del Ministero dell’Economia del 16 ottobre 2023, nel Ddl. di bilancio per l’anno 2024 non ci sarebbero misure che riguardano né il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, né le altre detrazioni fiscali spettanti per l’esecuzione degli interventi “edilizi”.
Al riguardo il Ministro Giorgetti ha dichiarato: “Lo sconto in fattura l’abbiamo già abolito, ciononostante la dinamica del superbonus continua imperterrita. Noi non abbiamo fatto nessun intervento in legge di bilancio su questo: i lavori devono essere completati entro la fine dell’anno, se si vuole beneficiare dello sconto in fattura. Altrimenti parte il meccanismo delle detrazioni senza la possibilità di sconto in fattura e cessioni, salvo quelli maturati in precedenza”.
Con riguardo all’abolizione dello sconto in fattura, quindi, rimangono ferme le disposizioni introdotte dal DL 11/2023 (c.d. decreto “Cessioni”), che è opportuno riepilogare al fine di precisare meglio quale sia lo stato dell’arte delle opzioni di cessione e sconto, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, ed evitare ingiustificati allarmismi.
A decorrere dal 17 febbraio 2023, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DL 11/2023, non è più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo di cui al citato art. 121.
Sono previste, tuttavia, diverse clausole di salvaguardia per cui è ancora possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, di cui alle lett. a) o b) dell’art. 121 comma 1 del DL 34/2020, con riguardo:
– agli interventi per i quali, alla data del 17 febbraio 2023, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi (art. 2 comma 2 del DL 11/2023);
– per gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione del 75% (bonus barriere 75%), di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (art. 2 comma 1-bis del DL 11/2023);
– agli interventi effettuati dai soggetti di cui all’art. 119 comma 9 lett c), d) e d-bis) ossia dalle ONLUS, ODV, APS, cooperative e IACP.
Opzioni ancora possibili in alcuni casi
Con riguardo agli interventi che danno diritto al superbonus (del 110%, 90%, 70% o 65%) è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 se, in data anteriore al 17 febbraio 2023 (fino al 16 febbraio 2023 compreso, quindi):
– risulti presentata la CILA per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, di cui all’art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020;
– risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA per gli interventi effettuati dai condomini, di cui all’art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020;
– risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Per gli interventi che danno diritto ad agevolazioni diverse dal superbonus (ad esempio, bonus casa del 50%, ecobonus, sismabonus), invece, è ancora possibile optare per la cessione o sconto per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 se, in data anteriore al 17 febbraio 2023 (quindi fino al 16 febbraio 2023 compreso):
– risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
– per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (interventi “in edilizia libera”), siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori;
– risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi, con riguardo alla detrazione IRPEF 50%, di cui all’art. 16-bis comma 3 del TUIR (c.d. “bonus casa acquisti 50%”), alla detrazione IRPEF/IRES 75% o 85%, di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”) e alla detrazione IRPEF del 50%, di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. d) del TUIR, per l’acquisto di box o posti auto pertinenziali.
Stante il suddetto quadro normativo, quindi, l’assenza di norme nel Ddl. di bilancio per il 2024 su superbonus e altri bonus edilizi e sulle opzioni di cessione e sconto implica che coloro che nel 2024 sosterranno spese per gli interventi con superbonus avranno diritto alla detrazione nella misura del 70% e potranno optare per la cessione o per lo sconto in fattura del 70% se il relativo titolo edilizio è stato presentato precedentemente al 17 febbraio 2023.
Fonte: Eutekne INFO
Enrico ZANETTI e Arianna ZENI