Per gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi che hanno applicato nel 2022 il regime di vantaggio (DL 98/2011), oppure il regime forfetario (L. 190/2014), le modalità di compilazione del quadro LM del modello REDDITI PF 2023 sono sostanzialmente confermate rispetto agli anni precedenti. Le novità sono circoscritte al rigo LM40 per l’implementazione dei crediti d’imposta utilizzabili in diminuzione dell’imposta sostitutiva.
Le prime due sezioni del quadro sono riservate alla quantificazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo secondo criteri analitici, per il residuale regime di vantaggio, oppure mediante l’applicazione del coefficiente di redditività specifico per le attività esercitate, se si tratta di regime forfetario.
Nell’ambito del regime forfetario deve essere preventivamente attestato il possesso dei requisiti per l’utilizzo del regime e l’insussistenza delle cause ostative, nonché (eventualmente) delle condizioni ulteriori relative alla novità dell’attività e all’esclusione della mera prosecuzione di precedenti attività, al ricorrere delle quali l’imposta sostitutiva si riduce al 5% per i primi cinque anni.
A differenza del regime di vantaggio, nel “forfetario” sono tassati esclusivamente i ricavi e i compensi incassati nel 2022, con esclusione ad esempio delle plusvalenze. Per effetto dell’incremento della soglia di accesso e permanenza nel regime, potrebbe accadere che i ricavi o i compensi dichiarati nel modello REDDITI PF 2023 eccedano complessivamente 65.000 euro. Ciò, comunque, non pregiudica l’utilizzo del regime per il 2023 sempreché, come precisato dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 10/2016, § 2.2, e n. 9/2019, § 2.2), non sia superata la nuova soglia di 85.000 euro, da verificare con riferimento all’anno precedente.
Un particolare trattamento è riservato ai compensi per la cessione dei diritti d’autore che sono tassati direttamente nel quadro LM, a condizione che gli stessi siano correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, circostanza ritenuta sussistente se, sulla base di un esame caso per caso, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo (circ. n. 9/2019, §2.2).
Tali compensi sono riportati nella colonna 4 di uno righi da LM22 a LM27 e concorrono al reddito da assoggettare a imposta sostitutiva previo abbattimento forfetario del 25% o, nel caso in cui il dichiarante abbia età inferiore ai 35 anni, del 40%, a norma dell’art. 54 comma 8 del TUIR. Laddove invece i compensi per diritto d’autore risultino non correlati con l’attività di lavoro autonomo, gli stessi vanno dichiarati nella Sezione III del quadro RL della dichiarazione (righi RL25 – RL31).
Sui compensi percepiti a titolo di diritti d’autore, che risultino correlati all’attività di lavoro autonomo svolta in regime forfetario, non dovrebbe essere stata operata dal sostituto d’imposta alcuna ritenuta, applicandosi l’esonero in tal senso previsto dall’art. 1 comma 67 della L. 190/2014 (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 517/2019).
In entrambe le sezioni I e II, specifici righi (LM7 e LM35) sono preposti all’indicazione dei contributi previdenziali versati nel 2022 in ottemperanza a norme di legge, andando a specificare il versamento complessivo e la quota deducibile che trova capienza nel reddito lordo. Nel quadro RR gli imprenditori “forfetari” segnalano la fruizione della riduzione contributiva del 35%. L’eventuale eccedenza di contributi è riportata, per entrambi i regimi, al rigo LM49 e, ove il soggetto sia titolare di altri redditi oltre a quelli d’impresa o di lavoro autonomo, può essere dedotta dal reddito complessivo IRPEF.
Per entrambi i regimi agevolati, il reddito soggetto a imposta sostitutiva può essere ridotto delle perdite pregresse (righi LM9 e LM37), mentre è riservata ai soli soggetti in regime di vantaggio la sezione IV del quadro LM per l’indicazione della perdita maturata nel 2022, delle perdite residue pregresse relative ai cinque anni precedenti, nonché di quelle illimitatamente riportabili relative ai primi tre anni di attività.
La comune sezione III del quadro è preposta alla determinazione dell’imposta sostitutiva a credito o a debito, previo scomputo di eventuali crediti d’imposta, eccedenze d’imposta ed acconti versati.
Sebbene in entrambi i regimi le somme percepite non siano soggette a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, è possibile portare a riduzione dell’imposta sostitutiva lorda le ritenute a titolo d’acconto eventualmente subite indicandole al rigo LM41 e nel corrispondente rigo RS40.
Sempre nel quadro RS, i “forfetari” compilano:
– i righi RS371, RS372 e RS373, per indicare i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte;
– i righi da RS375 a RS381, in cui riportare alcuni dati relativi all’attività (es. mezzi di trasporto utilizzati, ammontare del costo per materie prime, costo per il godimento di beni di terzi, spese per servizi telefonici, utenze, ecc.); ove non vi siano dati da riportare, in sede di compilazione, può essere barrato il rigo RS382.
Fonte: Eutekne INFO
Paola RIVETTI