L’entrata in vigore della riforma dello sport si avvicina, nonostante un decreto correttivo in fase di approvazione; fonti governative hanno infatti più volte ribadito l’intenzione di mantenere il 1° luglio 2023 come data di decorrenza delle disposizioni di cui al DLgs. 36/2021.

Gli aspetti civilistici in materia di sport dilettantistico sono in buona parte mutuati da quanto in precedenza previsto dall’art. 90 della L. 289/2002, che verrà parzialmente abrogato; vi sono tuttavia rilevanti profili di novità, riguardanti prevalentemente gli elementi obbligatori di atto costitutivo e statuto, e il coordinamento tra riforma dello sport e riforma del Terzo settore.

Secondo quanto previsto dall’art. 6 del DLgs. 36/2021, l’ente sportivo dilettantistico può assumere esclusivamente una delle seguenti forme giuridiche:
– associazione sportiva (con personalità giuridica o priva di personalità giuridica);
– società di capitali;
– cooperativa;
– ente del Terzo settore.

L’ente del Terzo settore:
– dev’essere costituito ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DLgs. 117/2017;
– deve esercitare come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
– dev’essere iscritto sia nel RUNTS che nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Dal punto di vista del coordinamento delle discipline, l’ente del Terzo settore sportivo dilettantistico sarà soggetto:
– alle disposizioni di cui al DLgs. 117/2017 (o al DLgs. 112/2017, in caso di impresa sociale), in linea generale;
– alle disposizioni di cui al DLgs. 36/2021 solo per quanto riguarda l’attività sportiva dilettantistica esercitata; le disposizioni del Capo I di tale decreto (che definiscono gli elementi costitutivi degli enti sportivi) sono applicabili solo in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore e il decreto sull’impresa sociale.

In sostanza, la disciplina prevalente è quella del Terzo settore, con notevoli ripercussioni soprattutto sul piano fiscale (gli enti del Terzo settore non possono, ad esempio, accedere al regime agevolato della L. 398/91).
L’ente del Terzo settore può iscriversi nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e applicare le disposizioni di cui al DLgs. 36/2021 anche se l’attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche è svolta accanto ad un’altra delle attività di interesse generale individuate dall’art. 5 del DLgs. 117/2017; in altre parole, all’ente del Terzo settore sportivo dilettantistico è concesso l’esercizio di una o più attività principali, oltre a quella di organizzazione e gestione di attività sportive (diversamente, gli enti sportivi dilettantistici non ETS devono svolgere come attività principale e stabile esclusivamente quella sportiva dilettantistica come individuata dall’art. 7 comma 1 lett. b) del DLgs. 36/2021).

La gran parte degli enti sportivi dilettantistici è costituita come associazione (riconosciuta o meno); tale forma giuridica, specularmente, è utilizzata anche da gran parte degli enti del Terzo settore.
Pertanto, ricorrendone le condizioni, un’associazione ETS iscritta al RUNTS può ottenere l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche mantenendo tale forma giuridica (la versione attualmente in vigore dell’art. 5 del DLgs. 39/2021 contempla tra i soggetti ammessi all’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche solo società e associazioni sportive).

L’art. 4 comma 1 del DLgs. 117/2017 non individua, tuttavia, solo soggetti costituiti in forma di associazione. Si pensi, ad esempio, alle fondazioni, le quali, non esplicitamente nominate né dal DLgs. 36/2021, né dal DLgs. 39/2021, rientrano a tutti gli effetti tra gli enti del Terzo settore.

La disciplina è applicabile a tutti gli ETS sportivi

Di conseguenza, data la formulazione letterale delle citate disposizioni, tra le forme giuridiche ammissibili ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al DLgs. 36/2021 rientrano anche le fondazioni ETS che esercitano come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

In questa direzione, con l’intento di raccordare le diverse disposizioni contenute nei DLgs. 36/2021 e 39/2021, il decreto correttivo attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari integra il riferimento alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche con quello agli altri enti sportivi dilettantistici, di cui all’art. 6 comma 1 del DLgs. 36/2021.

Fonte: Eutekne INFO

Alberto GIRINELLI

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