Il provvedimento n. 140005, pubblicato ieri dall’Agenzia delle Entrate, non ha apportato modifiche di rilievo al regime premiale ISA per il periodo d’imposta 2022. Sono stati infatti confermati:
– i punteggi di affidabilità già previsti per fruire dei benefici;
– il meccanismo in base al quale è possibile accedere ai benefici sia ottenendo il punteggio richiesto nell’annualità di applicazione dell’ISA, sia utilizzando la media semplice tra il punteggio dell’anno di applicazione e quello dell’anno precedente.

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 8 per il periodo d’imposta 2022, oppure almeno a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022, è possibile accedere ai seguenti benefici del regime premiale:
– esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui relativi all’IVA maturati nell’annualità 2023, a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette, maturati nel periodo 2022, a 20.000 euro annui relativi all’IRAP, maturati nel periodo 2022;
– esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui;
– esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno d’imposta 2023, per crediti d’importo non superiore a 50.000 euro annui;
– esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9, tanto per il solo 2022, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022, il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:
– esclusione dalla disciplina delle società non operative;
– esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2022, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Se il risultato di affidabilità è pari almeno a 8,5 per il 2022, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022, il contribuente può beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.
Il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il periodo d’imposta 2022, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, consente di ridurre di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Il regime premiale è applicabile se per l’attività esercitata (o per quella esercitata in misura prevalente, in caso di esercizio di più attività d’impresa o più attività di lavoro autonomo) è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è effettivamente applicato dal contribuente. Ne risultano quindi esclusi i contribuenti che, per il periodo d’imposta interessato:
– non presentano il modello ISA in presenza di una causa di esclusione;
– oppure presentano il modello solo per fini statistici o ai fini dell’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione futura degli ISA (circ. Agenzia delle Entrate nn. 17/2019, § 4, 16/2020, § 8.1, 6/2021, § 1.1).

Se sono conseguiti sia redditi d’impresa, sia redditi di lavoro autonomo, l’accesso al regime premiale è possibile se:
– il contribuente applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, ove previsti;
– il punteggio di ogni ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio.

Esonero dalla garanzia in ordine alla sospensione dell’atto impugnato

Oltre a quelli sopra elencati, un ulteriore beneficio è previsto dall’art. 47 comma 5 del DLgs. n. 546/92 il quale, nell’ambito del processo tributario, esonera i contribuenti con punteggio ISA pari almeno a 9 negli ultimi tre periodi d’imposta dalla prestazione della garanzia in ordine alla sospensione dell’atto impugnato (c.d. contribuenti con “bollino di affidabilità fiscale”).

Fonte: Eutekne INFO

Paola RIVETTI

CONDIVIDI