Le prestazioni rese nell’ambito dell’attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici possono beneficiare dell’esenzione IVA e si applica il divieto di fatturazione elettronica. A conclusioni opposte si perviene, invece, per le operazioni effettuate da osteopati, chiropratici e chinesiologi. Si tratta di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 9 pubblicata ieri, 24 febbraio 2026.
L’art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72 prevede il regime di esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del RD 1265/34 ovvero individuate con decreto ministeriale.
Tale disposizione trova fondamento nell’art. 132 § 1 lett. c), della direttiva 2006/112/Ce, secondo cui sono esenti IVA “le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato”.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, per individuare i soggetti prestatori abilitati all’esercizio della professione sanitaria, cui torna applicabile l’esenzione IVA in esame, occorre fare riferimento, in particolare:
– all’art. 99 comma 1 e 2 del RD 1265/34 secondo cui “È soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, (…) della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata (…). È anche soggetto a vigilanza l’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (…)“;
– al DM 17 maggio 2002 del Ministero della Salute che cita, fra l’altro, gli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel DM 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili.
La precedente risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 215/2021 ha chiarito che per applicare l’esenzione IVA devono ricorrere congiuntamente:
– il requisito oggettivo, ossia si deve trattare di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona;
– il requisito soggettivo, vale a dire che le prestazioni devono essere rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, secondo le disposizioni dello Stato.
Ciò premesso, sulla base di un parere fornito alla stessa dal Ministero della Salute, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue in merito al regime IVA da applicare alle prestazioni rese da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapisti).
Con riguardo alla professione dell’osteopata, è stato osservato che, attualmente, non risulta stipulato l’accordo per l’individuazione dei criteri di riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia. Questa figura rientra tra le professioni tecniche della prevenzione, ma non fra quelle sanitarie, dunque, le prestazioni non possono beneficiare dell’esenzione IVA.
A maggior ragione, tale regime non può essere riconosciuto alle operazioni effettuate da coloro che rivestono la figura di chiropratico, per la quale non è stata ancora avviata la procedura per la relativa istituzione. Anche per le prestazioni rese dai chinesiologi non spetta l’esenzione IVA, in quanto non si tratta di una professione sanitaria.
Si osserva che la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate non appare conforme all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. n. 13230/2024) secondo cui l’emanazione del decreto che definisce l’ordinamento didattico del corso in chiroprassi non è indispensabile, ai fini del riconoscimento dell’esenzione IVA alle prestazioni mediche rese dai chiropratici (si veda “Esenzione IVA per le prestazioni dei chiropratici consolidata” del 22 giugno 2024).
Tale regime si applica, invece, alle prestazioni rese in qualità di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista), sempre che la qualifica sia attestata da titolo idoneo. Infatti, questa figura rientra tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, ai sensi dell’art. 99 comma 2 del RD 1265/34.
Passando alle modalità di documentazione delle prestazioni, si ricorda che se i dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria sussiste il divieto di fatturazione elettronica (art. 10-bis del DL 119/2018, conv. L. 136/2018). Il divieto si applica anche qualora il soggetto non sia tenuto al predetto adempimento, ma si tratti comunque di prestazioni da considerare sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis comma 2 del DL 135/2018, conv. L. 12/2019).
Sulla base delle considerazioni sopra esposte in merito alla natura sanitaria o meno delle prestazioni, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per l’attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici sussiste l’obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria e opera il divieto di fatturazione elettronica. Al contrario, osteopati, chiropratici e chinesiologi dovranno emettere la fattura elettronica, in quanto le loro prestazioni non sono qualificabili come sanitarie.
Fonte: Eutekne Info
Mirko Gazzera