L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’adempimento non riguarda i rappresentanti legali delle fondazioni che possiedono investimenti esteri

Secondo quanto previsto dall’art. 4 del DL 167/90, la titolarità effettiva di attività finanziarie o patrimoniali estere prevede la compilazione del quadro RW, nonostante dette attività risultino intestate a società (di qualsiasi tipo) o a entità giuridiche diverse dalle società (ad esempio, fondazioni o trust), se le medesime risultano riconducibili a persone fisiche, a enti non commerciali o a società semplici ed equiparate. Al titolare effettivo, invece, non competono gli obblighi di dichiarazione dei redditi prodotti dagli investimenti/attività, essendo questi di esclusiva competenza del titolare diretto.
Dopo le modifiche introdotte dal DLgs. 90/2017, l’individuazione di tali soggetti è demandata a quanto previsto dall’art. 1 comma 2 lett. pp) e dall’art. 20 del DLgs. 231/2007.
Quest’ultima disposizione considera titolare effettivo “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”.

La ris. Agenzia delle Entrate 29 maggio 2019 n. 53 è intervenuta sulla possibilità di essere considerati titolari effettivi di investimenti esteri da parte del Presidente del consiglio di amministrazione e del direttore generale di una fondazione.
In merito, si osserva che con la nuova definizione di titolare effettivo non assumono più rilevanza le percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo pari o superiore al 25% per cento dell’entità giuridica, in quanto sono “cumulativamente” considerati quali titolari effettivi le seguenti categorie di soggetti (art. 20 del DLgs. 231/2007):
– i fondatori, ove in vita;
– i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
– i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Tuttavia, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, è necessario verificare la compatibilità della nuova nozione di titolare effettivo, proveniente dalla disciplina dell’antiriciclaggio, con la finalità delle norme sul monitoraggio fiscale. Infatti, tale disciplina si pone l’obiettivo di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria da parte di taluni soggetti residenti.

Presupposto per essere tenuti alla compilazione del quadro RW è una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 10 del 14 maggio 2014, §. 13.2).
Per questo motivo, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.

L’Agenzia delle Entrate osserva che, diversamente, è esclusa l’esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell’ipotesi in cui il soggetto possa esercitare, in relazione alle attività detenute all’estero, un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario.Gli stessi principi si possono estendere al trustee.

Non sono quindi soggetti alla disciplina sul monitoraggio gli amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma sui conti correnti delle società e che hanno la possibilità di movimentare i capitali, pur non essendo i “beneficiari” dei relativi redditi (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 27 del 16 luglio 2015, §. 1.2).
Applicando la medesima impostazione, la circ. Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013 n. 38, con riferimento alla previgente definizione di titolare effettivo ha precisato che “non si ritiene che la titolarità effettiva del trust possa essere attribuita al trustee posto che quest’ultimo amministra i beni segregati nel trust e ne dispone secondo il regolamento del trust o le norme di legge e non nel proprio interesse”.

Sotto il profilo sistematico, quindi, la definizione di titolare effettivo prevista dall’art. 20, comma 5 del DLgs. 231/2007, che si applica ai soggetti titolari di funzioni di direzione e amministrazione, non può essere applicata nell’ambito della disciplina del monitoraggio fiscale.
Di conseguenza, il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore generale di una fondazione (ente non commerciale) non sono tenuti alla compilazione del quadro RW della propria dichiarazione annuale dei redditi con riferimento alle attività estere di proprietà della medesima.

Nonostante la risoluzione n. 53/2019 non richiami direttamente la fattispecie, si ritiene che i principi illustrati sopra possano essere applicati anche al trustee che amministra il patrimonio segregato nel trust. Naturalmente, ciò vale se il medesimo (come ordinariamente avviene) non abbia l’effettiva titolarità o l’effettivo possesso del patrimonio del trust.

Fonte: Eutekne info

Salvatore SANNA

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