L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 160 di ieri, ha esaminato i profili abusivi di una riorganizzazione societaria composta da due operazioni di conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato, rispettivamente ai sensi dell’art. 177 commi 2 e 2–bis del TUIR.
In particolare, la sequenza di operazioni al vaglio dell’Agenzia era finalizzata alla riorganizzazione dell’assetto di controllo di una società di capitali operativa, detenuta da quattro soci persone fisiche con una partecipazione al capitale sociale e diritti di voto nella misura del 25% ciascuno.

Nel dettaglio, con la prima operazione, già effettuata alla data di presentazione dell’istanza di interpello, i soci persone fisiche avevano conferito congiuntamente le quote detenute nella società in una holding di nuova costituzione, in regime di realizzo controllato, ai sensi dell’art. 177 comma 2 del TUIR.
All’esito di tale conferimento, la holding neocostituita (detenuta da ciascun socio in misura pari al 25%) era stata investita di funzioni di facility management e di treasury, funzionali a distinguere il governo del gruppo dalla guida manageriale della società operativa.

Con la seconda operazione, invece, ancora da effettuare, ciascun socio persona fisica avrebbe conferito la propria quota nella società neocostituita in una holding unipersonale di nuova costituzione, applicando il regime di realizzo controllato ex art. 177 comma 2-bis del TUIR.

All’esito della riorganizzazione, le quattro holding unipersonali riconducibili a ciascun socio persona fisica avrebbero quindi detenuto ciascuna il 25% del capitale della holding costituita in occasione del primo conferimento, la quale a sua volta avrebbe detenuto il 100% del capitale della società operativa.

L’Agenzia ha concluso che l’effettuazione del secondo conferimento a distanza di qualche tempo dal primo, in linea di principio, non genera il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito e, pertanto, non configura una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000.

Ciò in quanto la riorganizzazione appare in linea con la ratio delle due norme in tema di regime di realizzo controllato, che è tesa a favorire la riorganizzazione di partecipazioni societarie detenute da persone fisiche.
In particolare, l’art. 177 comma 2 del TUIR ha la finalità di concentrare in capo alla conferitaria il controllo della società conferita, al fine di consentire alla prima di esercitare i poteri di direzione e coordinamento e dare unitarietà e uniformità alla gestione della stessa, rispondendo a un’esigenza di riorganizzazione riferita al gruppo in quanto tale.
Il successivo comma 2-bis soddisfa invece un’esigenza riorganizzativa riconducibile al patrimonio personale dei singoli soci.

Tuttavia, il giudizio di non abusività, secondo l’Amministrazione finanziaria, potrebbe cambiare nell’ipotesi in cui le operazioni descritte, congiuntamente ad altri eventuali atti o negozi non rappresentati nell’istanza di interpello, fossero preordinate ad aggirare l’ultimo periodo dell’art. 177 comma 2-bis del TUIR, ai sensi del quale l’holding period è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite in regime controllato.

A tal proposito, l’Agenzia ha ricordato che tale disposizione è volta a evitare impieghi strumentali del regime di realizzo controllato di cui al citato comma 2-bis, contrastanti con le finalità riorganizzative dei conferimenti e finalizzati, nel caso in cui il conferente sia una persona fisica non in regime d’impresa, a far transitare le partecipazioni oggetto di conferimento “in neutralità fiscale” dal regime di tassazione IRPEF a quello più favorevole dell’IRES, esclusivamente al fine di fruire del regime PEX ex art. 87 del TUIR.

Più nel dettaglio, potrebbe esservi abuso, secondo l’Agenzia delle Entrate, laddove la società holding costituita in occasione del primo conferimento cedesse, dopo tale operazione, la propria partecipazione nella società operativa, beneficiando della PEX, una volta decorso l’holding period di 12 mesi.
Infatti, laddove, ricorrendo i requisiti di cui all’art. 177 comma 2-bis del TUIR, i soci persone fisiche avessero potuto conferire le quote della società operativa in holding unipersonali, queste ultime avrebbero dovuto aspettare, per beneficiare della PEX sulla cessione delle quote della società operativa, la maturazione dell’holding period di 60 mesi.
In tal caso, con la cessione della società operativa dopo il primo conferimento, si potrebbe determinare l’aggiramento dell’art. 177 comma 2-bis del TUIR in relazione all’estensione dell’holding period. Pertanto, laddove la riorganizzazione societaria fosse finalizzata a perseguire tale risultato, sarebbe configurabile un abuso del diritto.

FONTE: Eutekne Info

Giulia LUBRANO e Carlotta SGATTONI

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