Con la risposta interpello n. 282, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha considerato non passibile di abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 una scissione societaria ex art. 173 del TUIR avente come beneficiaria la controllante della scissa.

In particolare, si è proceduto con una scissione parziale nella controllante, in modo che quest’ultima possa acquisire:
– le partecipazioni nelle società del gruppo diverse da quelle agricole che resterebbero sotto il controllo della scissa;
– tutti i rapporti finanziari di credito e di debito con le partecipate oggetto di scissione;
– le disponibilità finanziarie eccedenti rispetto a quelle necessarie per sostenere le attività operative della scissa;
– alcune figure professionali di profilo tecnico idoneo ad assicurare la gestione degli investimenti finanziari e di alcune funzioni di gruppo.

Si osserva che tale scissione risulta finalizzata a consentire alla scissa di concentrarsi nella commercializzazione dei prodotti vinicoli e nel coordinamento tecnico e gestionale delle partecipate operanti nella produzione agricola vitivinicola, trasferendo quelle attività non rientranti nel suo core business.

Quindi, tale operazione non viene considerata abusiva alla luce delle seguenti considerazioni:
– non si determina alcuna fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario dei beni d’impresa;
– vi è un disegno riorganizzativo che non prevede una divisione di asset fra i soci persone fisiche;
– la società beneficiaria, inoltre, al pari della scissa non usufruisce di alcun sistema di tassazione agevolato e procede all’applicazione di quanto previsto dall’art. 173 del TUIR in merito alla ricostituzione dei vincoli fiscali.

Ai fini IVA, affinché non siano ravvisabili profili elusivi, si precisa che occorre che le operazioni non siano, di fatto, volte alla mera assegnazione dei beni della scissa attraverso la formale attribuzione dei medesimi a società di “mero godimento”. In altri termini, l’operazione non deve avere come solo scopo di usufruire del regime di neutralità fiscale, ma al contrario si deve caratterizzare come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività d’impresa da parte delle società beneficiarie della scissione.Si conferma l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa

Dal punto di vista dell’imposta di registro, infine, si conferma l’applicazione dell’imposta in misura fissa (attualmente di 200 euro) ex art. 4 comma 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 131/86.

Fonte: Eutekne INFO

REDAZIONE

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