La riforma dell’accertamento prevede una riscrittura del sistema delle notifiche digitali.
In base allo schema di decreto legislativo dedicato all’accertamento tributario e al concordato preventivo biennale, verrebbe introdotto nel DPR 600/73 il nuovo art. 60-ter, con la conseguenza che gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni potranno essere notificati digitalmente.
La nuova disciplina si estende alle cartelle di pagamento (modificando il comma 2 dell’art. 26 del DPR 602/73) e agli atti e le comunicazioni dell’Agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione (introducendo l’art. 26-bis del DPR 602/73).
Attualmente la disciplina delle notifiche a mezzo PEC può avvenire solo nei confronti dei soggetti che, ai sensi dell’art. 3-bis comma 1 del DLgs. 82/2005, sono tenuti a dotarsene salva apposita elezione di domicilio digitale. Si tratta delle imprese costituite in forma societaria con obbligo di comunicazione al Registro Imprese, imprese individuali con obbligo di comunicazione al Registro Imprese, professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi istituiti con legge statale, con obbligo di comunicazione ai rispettivi Ordini o Collegi, curatori fallimentari e liquidatori giudiziali e pubbliche amministrazioni.
La medesima disposizione prevede che rimanga ferma la possibilità di chiedere un domicilio digitale per i privati o per gli altri soggetti che per legge non hanno l’obbligo di possederlo.
Attualmente la notifica a mezzo PEC è facoltativa e non obbligatoria per gli enti impositori e i soggetti deputati alla riscossione.
A oggi, alla luce del complesso quadro normativo vigente, per tutti gli atti tributari, in ragione dell’art. 6 comma 1-quater del DLgs. 82/2005, sembra possibile la notifica via PEC.
Per il futuro è prevista una razionalizzazione della disciplina e le modalità di invio differiranno a seconda del destinatario, rimanendo comunque fermo, almeno per ora, il carattere facoltativo della notifica a mezzo PEC.
Gli atti destinati a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi saranno inviati al domicilio digitale risultante dall’IPA (art. 6-ter del DLgs. 82/2005, Codice dell’amministrazione digitale o CAD).
Gli atti destinati alle imprese individuali, imprese costituite in forma societaria e a tutti i professionisti tenuti all’iscrizione nel registro INI-PEC saranno inviati al domicilio digitale indicato nel richiamato indice, anche se è presente un diverso indirizzo in un altro indice ufficiale.
Per le persone fisiche, i professionisti non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri e gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese è necessario, in caso di avvenuta iscrizione, fare riferimento all’elenco INAD (art. 6-quater del DLgs. 82/2005).
Per i soggetti appena richiamati è possibile l’elezione del domicilio digitale speciale, presso il quale ricevere sia la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione.
In caso di casella PEC satura il comma 3 del nuovo art. 60-ter prevede che l’Ufficio effettui un secondo tentativo decorsi almeno 7 giorni dal primo invio e, in caso di ulteriore insuccesso, verrebbero applicate, per i soggetti non tenuti all’iscrizione in elenchi o in albi, le ordinarie disposizioni in materia di notificazione, compreso quanto previsto agli artt. 60 del DPR 600/73 e 149-bis c.p.c.
Fermo il secondo tentativo di notifica decorsi almeno 7 giorni dal primo, gli atti destinati alle imprese individuali, imprese costituite in forma societaria e a tutti i professionisti iscritti nel registro INI-PEC sarebbero, invece, sottoposti al regime già previsto nell’art. 60 comma 4 del DPR 600/73: la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni. L’ufficio dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera A/R.
Regolamentato il perfezionamento della notifica
Un’importante precisazione viene fatta per quanto riguarda il perfezionamento della notifica:
– per il notificante, farà fede il momento di ricezione della ricevuta di accettazione, con la relativa attestazione temporale della spedizione del messaggio;
– per il destinatario, occorre considerare la data contenuta nella ricevuta del gestore o, nel caso dei soggetti del comma 3 lett. b) del nuovo art. 60-ter, il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa.
Fonte: Eutekne INFO
Alice BOANO