Con la sentenza n. 6015/2023 la Cassazione si è pronunciata, riconoscendone la legittimità, in merito alla notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo PEC da un indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici registri e in relazione alla quale mancava la prova dell’invio, non essendo state depositate le ricevute di accettazione e consegna in formato .eml.
I giudici di legittimità hanno respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal contribuente richiamando la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite del 18 maggio 2022 n. 15979, la quale, pronunciandosi in un caso in cui la notifica era stata inviata da un indirizzo diverso rispetto a quello indicato negli elenchi pubblici previsti dalla legge, ma riportato sul sito istituzionale dell’ente, avevano analogamente ritenuto legittima la notifica, valorizzando la circostanza del raggiungimento dello scopo, provato dalla presentazione del ricorso da parte del destinatario, la quale dimostrava che l’atto fosse entrato nella sfera di conoscenza del destinatario.
Sembra quindi corretto affermare che, ad oggi, prevale l’orientamento giurisprudenziale (Cass. 16 luglio 2020 n. 15192) che nega effetti invalidanti ai vizi di notifica e limita il riconoscimento della nullità dell’atto ai casi in cui, in concreto, il destinatario non abbia ricevuto l’atto; viceversa, nei casi in cui tale ipotesi non si verifichi, il vizio, qualunque sia il grado di gravità, non ha conseguenze.
Si tratta, tuttavia, di un orientamento non del tutto consolidato, in quanto si riscontrano pronunce di tenore opposto sia di merito (C.G.T. I Reggio Emilia 6 febbraio 2023 n. 14/1/23; C.T. Prov. Agrigento 6 settembre 2021 n. 1468/2/21; C.T. Prov. Reggio Calabria 6 agosto 2021 n. 3369/03/21) che di legittimità (Cass. 27 giugno 2019 n. 17346; Cass. 9 aprile 2019 n. 9893).
Recentemente, la sentenza della C.T. Reg. Napoli 2 maggio 2022 n. 5025/32/22 ha ritenuto nulla la notifica inviata da una casella di posta elettronica diversa rispetto a quella risultante dai pubblici registri, motivando la decisione in considerazione della necessità di tutelare il destinatario, il quale solo se l’indirizzo utilizzato per l’invio è presente nei pubblici registri può verificarne la provenienza prima di aprire il file, al fine di non incorrere nel phishing o in rischi di hackeraggio dei propri dati personali.
Con la sentenza della Cassazione n. 6015/2023 in esame, inoltre, i giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile l’eccezione sollevata in merito alla mancanza di firma digitale della cartella di pagamento, sostenendo che “in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno opposto”.
Per le irregolarità processuali possibili cambiamenti con la riforma fiscale
Con riferimento alle irregolarità che si verificano nell’utilizzo obbligatorio del processo telematico, l’orientamento oggi prevalente potrebbe, tuttavia, cambiare nel momento in cui sarà approvata la riforma fiscale, in considerazione delle modifiche contenute nel Ddl. delega di riforma fiscale in merito al processo telematico tributario.
L’art. 17 comma 1 lett. b) numero 3) nell’indicare i principi e i criteri direttivi che dovranno essere seguiti per la revisione della disciplina e dell’organizzazione del contenzioso tributario indica l’implementazione dell’informatizzazione della giustizia tributaria mediante “la previsione delle conseguenze processuali per la violazione dell’utilizzo obbligatorio delle modalità telematiche”.
Se tale indicazione troverà seguito ne potrebbe conseguire l’introduzione di norme che stabiliscono sanzioni per il mancato rispetto delle regole previste per il corretto funzionamento del processo telematico. La norma richiamata riguarda le conseguenze in caso di mancato utilizzo delle “modalità telematiche” in relazione ad atti processuali; l’orientamento oggi prevalente potrebbe cambiare nel caso in cui, in sede di approvazione dei decreti delegati, dovessero essere indicate sanzioni anche per irregolarità telematiche commesse in relazione ad atti amministrativi.
Fonte: Eutekne INFO
Caterina MONTELEONE