Una modifica inserita nel DL 73/2021 ha ripreso la “vecchia” norma relativa ai dettaglianti

Tra le novità inserite in sede di conversione del decreto “Sostegni-bis”, va segnalata una modifica relativamente al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo.
Si ricorda, infatti, che, come illustrato nell’apposita Scheda, l’art. 4 del DL n. 73/2021 (“Sostegni-bis”), entrato in vigore il 26 maggio e da convertire entro il 24 luglio, è intervenuto su due fronti in relazione al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, come disciplinato dall’art. 28 del DL 34/2020:

  • da un lato, il credito viene prorogato per altre 3 mensilità (fino al 31 luglio 2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30 aprile 2021, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, secondo le modalità finora previste per tali soggetti;
  • dall’altro, il credito di imposta viene riproposto, per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni, a favore di altri soggetti.

In breve, viene aperta una nuova possibilità di accesso al c.d. bonus locazioni (nella misura del 60%, 30%), per i primi 5 mesi del 2021, a favore:

  • dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL 73/2021;
  • degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
    Rispetto al credito per i mesi del 2020, quindi, il decreto “Sostegni-bis” ha ampliato incisivamente la platea dei possibili beneficiari con riferimento ai primi 5 mesi del 2021, triplicando la soglia di ricavi/compensi che preclude l’accesso al credito, che diviene pari a 15 milioni di euro.

La norma dettata dal decreto (art. 4 del DL 73/2021), però, non prevedeva deroghe o “variazioni” del credito con riferimento alla soglia di ricavi, atteso che, inoltre, risultava incompatibile con la nuova soglia di ricavi di 15 milioni di euro la disposizione recata dall’art. 28 comma 3-bis del DL 34/2020, che prevedeva (sui canoni 2020) un credito “ridotto” (nella misura del 20% o 10%) per i dettaglianti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro.

A questa “carenza” pone rimedio la legge di conversione del DL 73/2021. Con un emendamento, infatti, è stata inserita una nuova disposizione che consente di ottenere un credito ridotto ai soggetti che esercitino attività di commercio al dettaglio con ricavi/compensi maggiori di 15 milioni di euro.
In particolare, la nuova disposizione introdotta nell’art. 4 del DL 73/2021 prevede che il credito d’imposta possa spettare, sui canoni corrisposti per i mesi da gennaio a maggio 2021, “anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del presente decreto” nella misura del 40% (locazione/leasing/concessione) e del 20% (affitto d’azienda e contratti a prestazioni complesse comprensivi di immobili).

Anche per tali soggetti, il credito d’imposta 2021 spetta solo in presenza della condizione del calo del fatturato, che è stata riformulata dal decreto “Sostegni-bis” richiedendo che “l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020”.
Gli unici soggetti che possono accedere al credito a prescindere dal calo del fatturato sono quelli che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 (nessuna deroga per i c.d. “calamitati”).

In breve, quindi, grazie all’emendamento introdotto in sede di conversione del decreto “Sostegni-bis”, le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel 2019, in presenza della condizione del calo del fatturato (come definita dall’art. 4 del DL 73/2021), possono usufruire del credito d’imposta:

  • nella misura del 40% dei canoni di locazione (o leasing o concessione) versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 (in luogo dell’ordinaria misura del 60% spettante ai soggetti con ricavi inferiori a 15 milioni di euro);
  • nella misura del 20% dei canoni di affitto d’azienda (o contratti a prestazioni complesse) versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 (in luogo dell’ordinaria misura del 30% spettante ai soggetti con ricavi inferiori a 15 milioni di euro).

I dettaglianti con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel 2019, che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, inoltre, potranno accedere al credito d’imposta (nella misura del 40% o 20%) sui canoni da gennaio a maggio 2021, a prescindere dalla condizione del calo del fatturato.

Fonte: Eutekne.info

Anita MAURO

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