Con il DPCM 6 aprile 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 maggio, sono stati riconosciuti (nei limiti delle risorse stanziate) alcuni incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti.
Tali incentivi si riferiscono, in via generale, alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, dalla data di entrata in vigore del decreto ed entro il 31 dicembre 2022, nonché nel corso del 2023 e 2024, e immatricolano in Italia determinate tipologie di veicoli. Come spiega il MISE sul proprio sito, i contratti di vendita, stipulati a far data dalla pubblicazione del provvedimento, saranno quindi validi per prenotare il contributo agevolativo.
Una prima tipologia di contributi riguarda i veicoli di categoria M1 (ossia automobili) nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a euro 6.
Il
contributo si diversifica (per requisiti di accesso e misura spettante)
in ragione dei grammi di anidride carbonica per chilometro emessa dal
veicolo acquistato (con una fascia minima pari a 0-20 grammi e una
massima pari a 61-135 grammi), dal prezzo risultante dal listino prezzi
ufficiale della casa automobilistica produttrice, nonché dalla
circostanza che vi sia una contestuale rottamazione di
un veicolo omologato in una classe inferiore a euro 5 (necessaria,
peraltro, per accedere al contributo in caso di acquisto di veicoli con
emissioni di fascia più elevata, pari a 61-135 CO2 g/km).
Salvo
che per l’acquisto dei veicoli M1 con le emissioni di fascia più elevata
(61-135 CO2 g/km), i predetti contributi possono essere concessi anche a
persone giuridiche se al contempo:
– i veicoli acquistati sono impiegati in car sharing con finalità commerciali,
– e sono mantenuti per almeno 24 mesi sia tale impiego sia la proprietà in capo al soggetto beneficiario.
Una
seconda tipologia di contributi riguarda i veicoli di categoria L1e,
L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e nuovi di fabbrica, ossia i motocicli e ciclomotori.
Anche
in questo caso, i contributi si differenziano (per requisiti di accesso
e misura) a seconda che si tratti di veicoli omologati in una classe
non inferiore a euro 5 (con contestuale sconto applicato dal venditore pari ad almeno il 5% del prezzo di acquisto) o elettrici.
Infine,
una terza tipologia di contributi è prevista in favore di piccole e
medie imprese esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o
in conto terzi, per i veicoli commerciali
di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica, ad alimentazione
esclusivamente elettrica, se viene contestualmente rottamato un veicolo
omologato in una classe inferiore a euro 4.
In questo caso il contributo viene parametrato al peso e
alla tipologia del veicolo del veicolo, variando da un minimo di 4.000
euro per i veicoli N1 fino a 1,5 tonnellate a un massimo di 14.000 euro
per i veicoli N2 tra le 7 e le 12 tonnellate.
Per la generalità dei contributi spettanti alle persone fisiche, è richiesto che il veicolo oggetto degli incentivi per l’acquisto venga intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà sia mantenuta per almeno dodici mesi.
Inoltre, qualora il riconoscimento del contributo (sia per le persone fisiche sia per quelle giuridiche) preveda la consegna di un veicolo per la rottamazione, questo deve essere intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.
Contributo corrisposto mediante sconto sul prezzo d’acquisto
Le modalità di fruizione del contributo sono le medesime di quelle già disciplinate dal DM 20 marzo 2019 (recante la disciplina delle misure attuative degli analoghi incentivi di cui ai commi 1031 e ss. delll’art. 1 della L. 145/2018), cui il DPCM 6 aprile 2022 rinvia.
In particolare, il contributo viene corrisposto agli acquirenti dei veicoli dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (di fatto, si tratta per l’acquirente di uno sconto sul prezzo).
I venditori dei veicoli saranno a loro volta rimborsati dell’importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici; queste ultime, invece, potranno recuperare detti importi come credito d’imposta che potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24.
A partire dalle ore 10 del 25 maggio 2022 i concessionari potranno prenotare i contributi per l’acquisto di nuovi veicoli, auto e moto, non inquinanti accedendo alla piattaforma ecobonus.mise.gov.it. I venditori dovranno poi confermare le operazioni entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione, come previsto dall’art. 6 comma 2 del DM 20 marzo 2019.
Con la circolare 16 maggio 2022 il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito le informazioni operative e i moduli per l’accesso agli incentivi.
Fonte: Eutekne INFO
Lorenzo MAGRO e Arianna ZENI