Nell’ambito del DL 21 marzo 2022 n. 21 (c.d. DL “Ucraina”) sono stati introdotti alcuni crediti d’imposta per le imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. Tali crediti si affiancano a quelli già previsti per le imprese energivore e per quelle a forte consumo di gas naturale, sui quali il DL in commento è intervenuto incrementandone la misura.
L’art. 3 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21 dicembre 2017 (beneficiarie del credito di cui all’art. 4 del DL 17/2022).
Il credito d’imposta è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto (comprovato mediante le relative fatture) della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.
L’art. 4 del DL 21/2022 riconosce inoltre un credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas di cui all’art. 5 del DL 17/2022 (beneficiarie del credito previsto dal medesimo art. 5), pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell’anno 2022.
Tale credito d’imposta spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019
Entrambi i citati crediti d’imposta del DL 21/2022, per espressa previsione normativa, non concorrono alla formazione del reddito e dell’IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.
I crediti sono inoltre cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Quanto alle modalità di fruizione, i crediti d’imposta di cui agli artt. 3 e 4 del DL 21/2022 sono utilizzabili, entro il 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione nel modello F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97), senza applicazione dei limiti ex art. 1 comma 53 della L. 244/2007 e art. 34 della L. 388/2000.
Viene inoltre consentito alle imprese beneficiarie delle agevolazioni in esame di cedere il credito d’imposta, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti vigilati” (quali banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione).
In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità, rilasciato dai professionisti abilitati, relativo alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.
A seguito della cessione, il cessionario fruisce del credito d’imposta con le stesse modalità previste per il cedente, comunque entro il 31 dicembre 2022.
Incremento della misura per le imprese energivore
Come anticipato, l’art. 5 del DL 21/2022 ha inoltre disposto un incremento delle agevolazioni introdotte dal DL 17/2022, con un aumento dal 20% al 25% per il credito d’imposta a favore delle imprese energivore (art. 4 del DL 17/2022) e dal 15% al 20% per il credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (art. 5 del DL 17/2022).
Anche per tali agevolazioni, nonché per il credito d’imposta per le imprese energivore relativo al primo trimestre 2022 di cui all’art. 15 del DL 4/2022, viene limitata, a norma dell’art. 9 del DL 21/2022, la fruizione del credito d’imposta entro il 31 dicembre 2022 e viene prevista la facoltà di cessione dei crediti, analogamente a quanto sopra riportato in merito ai crediti d’imposta di cui agli artt. 3 e 4 del DL 21/2022.
Le modalità attuative per la cessione di tali crediti d’imposta saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte: Eutekne INFO
Pamela ALBERTI e Lorenzo MAGRO