Il credito d’imposta previsto nel decreto Sostegni-bis spetterebbe per le spese sostenute a giugno, luglio e agosto 2021

Nell’ambito della bozza del DL “Sostegni-bis”, tra le numerose misure agevolative, viene previsto un nuovo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19.

Il credito d’imposta spetterebbe, come il precedente di cui all’art. 125 del DL 34/2020, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater, comma 4 del DL n. 34/2019 convertito.

A tali soggetti spetterebbe un credito d’imposta delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Nello specifico, viene disposto che sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:
– la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
– la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
– l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
– l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
– l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
– l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d’imposta sarebbe riconosciuto in misura pari al 30% delle suddette spese, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
La percentuale del credito d’imposta riconosciuto risulterebbe quindi inferiore rispetto al 60% teorico previsto nella versione dell’agevolazione per il 2020 disciplinata dall’art. 125 del DL 34/2020.

Il credito d’imposta sarebbe utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all’art. 1, comma 53 della L. 244/2007 e di cui all’art. 34 della L. 388/2000.
Non sembrerebbe prevista la possibilità di cedere il credito d’imposta, come invece era consentito dall’art. 122 del DL 34/2020 per il credito ex art. 125 del DL 34/2020.

Irrilevanza fiscale del credito d’imposta

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno poi stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa.
Si ricorda che in relazione al precedente credito d’imposta era necessario presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili, a seguito delle quali l’Agenzia delle Entrate ha poi definito la percentuale effettivamente fruibile.

Fonte: Eutekne info

Pamela ALBERTI

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