L’art. 28 del Ddl. di bilancio 2023 introduce – quale “misura nazionale equivalente” del contributo temporaneo istituito ai sensi del Regolamento Ue 2022/1854 – un “contributo di solidarietà temporaneo per il 2023” a carico dei soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori.
Sono esclusi dal perimetro soggettivo del contributo i soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché le piccole e microimprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione riferita al codice ATECO 473000.
Dalla lettura dell’art. 28 si desume che:
– il contributo è applicato sull’eccedenza
del reddito complessivo IRES del periodo d’imposta antecedente a quello
in corso al 1° gennaio 2023 (cioè, per i soggetti c.d. “solari”, il
2022) rispetto alla media del reddito complessivo IRES dei quattro
periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022
(cioè, per i soggetti solari, i periodi 2018-2021) incrementata del 10%,
assumendo l’eventuale media negativa pari a zero;
– la misura del prelievo (pari al 50% della predetta eccedenza), in ogni caso, non può superare il 25%
del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (cioè, per i soggetti
solari, il 2021).
L’ambito soggettivo del nuovo contributo riecheggia quello previsto dal tanto contestato “Contributo straordinario contro il caro bollette” contenuto nell’art. 37 del c.d. DL Ucraina valevole per il 2022, salva la precisazione di esclusione per le citate piccole e microimprese con codice ATECO 473000, continuando pertanto a colpire indistintamente soggetti che esercitano le menzionate attività come core business ovvero in via secondaria, se non addirittura incidentale.
Differente, di contro, la base imponibile del prelievo, unitamente alla sua misura e ai termini di versamento. Qui il riferimento al reddito IRES, quale base di determinazione del contributo (da rapportare, in termini di confronto, al quadriennio antecedente) in linea con la “cornice” europea dettata con il Regolamento Ue 2022/1854; lì, l’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive indicate nelle LIPE riferite a un periodo di osservazione ricompreso tra il 1° ottobre 2021-30 aprile 2022 e il 1° ottobre 2020-30 aprile 2021.
Comune a entrambe le fattispecie l’indeducibilità ai fini IRES e IRAP.
Di molto superiore a quanto previsto per il contributo straordinario contro il caro bollette è l’aliquota del nuovo prelievo, indicata in misura pari al 50% della quota dell’eccedenza del reddito IRES come sopra delineata, con la previsione di un versamento unico da effettuarsi entro il 30 giugno 2023 (in luogo di due, a titolo di acconto e saldo come, invece, previsto per il contributo del 2022).
Aliquota del prelievo in misura pari al 50%
Da ultimo, si osserva come stante il mutato parametro di riferimento (reddito IRES vs operazioni IVA) per la determinazione del contributo, l’art. 28 prevede, quale norma di chiusura che “Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi”.
Pur non potendo escludere eventuali modifiche nel corso dell’iter di conversione in legge, potrebbe preliminarmente osservarsi come: la previsione dell’aliquota del 50%, da un punto di vista puramente normativo, sembrerebbe non in contrasto con quanto disposto a livello europeo (cioè l’art. 16 del Regolamento Ue citato nulla dice in merito alla misura massima del tasso, limitandosi a prevedere un’aliquota minima del 33%); la disposizione in esame continui, come la Robin Hood Tax e come il contributo del DL Ucraina, a essere ancorata a una base di calcolo omnicomprensiva, che non prevede alcun focus sul famoso extraprofitto derivante dall’incremento dei prezzi dell’energia.
Infatti, come esplicitato dalla Relazione tecnica, il contributo dovrebbe essere calcolato sull’importo risultante dal quadro RF, rigo 63, ovvero dal risultato fiscale lordo senza considerare eventuali perdite e/o ACE disponibili, e la circostanza che tale risultato viene solitamente influenzato da riprese in aumento e in diminuzione che nulla hanno a che vedere con le operazioni di business.
Anche se relative al contributo straordinario contro il caro bollette (ex art. 37 del DL Ucraina), vale evidenziare, infine, come non possano ritenersi del tutto prive di interesse, ai fini valutativi dei potenziali aspetti distorsivi insiti, come visto, anche nella nuova misura di prelievo, le pronunce del giudice amministrativo a esito dei ricorsi presentati dai contribuenti avverso tale prelievo.
Al riguardo, può citarsi il contenuto dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 30 novembre scorso in tema di sospensiva del pagamento del saldo da parte di un contribuente esercente molteplici attività, di cui soltanto una ricadente tra quelle indicate dalla norma quali oggetto di prelievo, in ragione dei dubbi paventati (e ritenuti dal giudice fondanti il provvedimento cautelare a lui favorevole) in merito alla base di calcolo omnicomprensiva della precedente misura di prelievo, per come interpretata da parte dell’Amministrazione finanziaria in tali casi.
Fonte: Eutekne INFO
Alexandra PICA e Vanessa SAVINI