L’art. 5 del DL 10 agosto 2023 n. 104 (c.d. DL “Omnibus”) prevede il riconoscimento, nelle more dell’attuazione della riforma fiscale, di un nuovo credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.
Sotto il profilo soggettivo, il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
L’incentivo spetta anche qualora le attività di ricerca e sviluppo siano svolte mediante contratti stipulati con imprese residenti o localizzate:
– in altri Stati membri dell’Unione europea;
– negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo;
– in Stati compresi nell’elenco di cui al DM 4 settembre 1996.
Sotto il profilo oggettivo, il credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’art. 25 par. 3 del regolamento Ue 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dall’11 agosto 2023 (data di entrata in vigore del DL “Omnibus”) e fino al 31 dicembre 2027.
Pertanto, sono ammissibili al credito d’imposta i costi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo rientranti nelle seguenti categorie:
– spese per il personale impiegato nel progetto (art. 25 par. 3 lett. a);
– costi relativi alla strumentazione e alle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati (art. 25 par. 3 lett. b);
– costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto (art. 25 par. 3 lett. d);
– spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto (art. 25 par. 3 lett. e).
In merito alle modalità di utilizzo, è previsto che il nuovo credito d’imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, e che non sia soggetto ai limiti di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 e all’art. 34 della L. 388/2000.
L’utilizzo in compensazione è in ogni caso subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria.
Per le imprese non soggette alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.
L’art. 5 del DL “Omnibus” stabilisce, inoltre, che, per la fruizione dell’incentivo, i soggetti beneficiari sono tenuti a richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 23 commi 2-5 del DL 73/2022.
L’ottenimento di tale certificazione consentirà alle imprese di beneficiare del credito d’imposta in condizioni di certezza operativa, considerato che la stessa esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Si rileva che a oggi, tuttavia, il decreto attuativo delle disposizioni di cui all’art. 23 commi 2-5 del DL 73/2022 non risulta essere ancora stato emanato.
Con un decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, saranno poi definiti i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti.
Misura alternativa al credito R&S “generale”
Per espressa previsione normativa, il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo nella microelettronica è alternativo al credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 1 comma 200 della L. 160/2019, con la conseguenza che le medesime voci di spesa non potranno fruire di entrambe le agevolazioni.
Fonte: Eutekne INFO
Pamela ALBERTI e Carlotta SGATTONI