Tra le disposizioni contenute nel DL n. 198/2022 (c.d. “Milleproroghe”), che non sono state modificate dalla relativa legge di conversione, approvata in via definitiva dalla Camera il 22 febbraio 2023 e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, rientra l’estensione, disposta dall’art. 3 comma 8, agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023 del regime derogatorio di cui all’art. 60 comma 7-bis ss. del DL n. 104/2020 convertito, che consente di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
La norma, introdotta originariamente nell’ambito delle misure volte al sostegno delle imprese e al rilancio dell’economia in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha trovato applicazione nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 ed è stata successivamente estesa, dapprima, all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 e, poi, agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.
Non sono stati, invece, modificati nel tempo l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, le modalità di applicazione, gli obblighi di destinazione degli utili a riserva, nonché gli specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.
Nel dettaglio, sotto il profilo soggettivo, la norma si applica ai “soggetti che non adottano i principi contabili internazionali” e, quindi, ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e i principi contabili nazionali emanati dall’OIC, comprese le micro imprese, ancorché siano esonerate dalla redazione della Nota integrativa ai sensi dell’art. 2435-ter comma 2 c.c.
Le istruzioni al modello REDDITI SP e PF ammettono l’applicazione della norma derogatoria anche con riferimento alle società di persone e agli imprenditori individuali in contabilità ordinaria.
Infine, la sospensione si applica al bilancio consolidato redatto dalla capogruppo, che recepisce gli effetti della deroga con riferimento alle società consolidate che se ne avvalgono nella redazione del proprio bilancio d’esercizio (documento interpretativo OIC 9).
Sotto il profilo oggettivo, la norma si riferisce testualmente alle “immobilizzazioni materiali e immateriali”.
Come evidenziato dalla circ. Assonime n. 2/2021, non sorgono dubbi sul fatto che l’avviamento rientri nell’ambito di applicazione della norma, come peraltro confermato dall’art. 60 comma 7-quinquies del DL n. 104/2020, che, nel disciplinare la deroga sotto il profilo fiscale, richiama espressamente l’art. 103 del TUIR.
Maggiori problematiche sono sorte, invece, in riferimento agli oneri pluriennali, in quanto, sotto il profilo contabile, secondo la dottrina, dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del regime derogatorio, ma le relative quote di ammortamento non dovrebbero essere deducibili fiscalmente laddove non rilevate in bilancio, in quanto l’art. 60 comma 7-quinquies del DL n. 104/2020 non contiene riferimenti all’art. 108 del TUIR.
La deroga risulta, poi, applicabile sia ai beni gratuitamente devolvibili (sotto il profilo fiscale si veda la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 65/2022), che alle immobilizzazioni acquistate nel corso dell’esercizio in cui vengono sospesi gli ammortamenti (documento interpretativo OIC 9), mentre non trova applicazione con riferimento ai beni in leasing.
Quanto alle modalità di applicazione, si ricorda che la deroga può essere applicata ai singoli elementi delle immobilizzazioni materiali o immateriali, a gruppi di immobilizzazioni materiali o immateriali oppure all’intera voce di bilancio (documento interpretativo OIC 9).
Inoltre, la società può scegliere la misura dell’ammortamento da imputare a Conto economico, attestandosi anche a un livello inferiore al 100% (c.d. “sospensione parziale”).
Sia la scelta in merito all’unità elementare di contabilizzazione che la misura dell’ammortamento devono, comunque, essere coerenti con le ragioni che inducono la società a non effettuare gli ammortamenti, le quali devono essere indicate nella Nota integrativa.
Per quanto attiene alla determinazione delle quote di ammortamento negli esercizi successivi alla sospensione, dal documento OIC 9 si desume che occorre, in primo luogo, rideterminare la vita utile del bene e, poi, suddividere il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata.
A seconda che la sospensione sia totale oppure parziale e a seconda che la vita utile sia estesa oppure no, la quota di ammortamento sarà minore, uguale o superiore a quella imputata in bilancio prima della sospensione.
A tal riguardo, appare utile evidenziare che la rideterminazione della vita utile costituisce uno degli aspetti maggiormente delicati della disciplina in esame.
La sospensione potrebbe, infatti, essere preclusa, ove incompatibile con l’utilità residua delle immobilizzazioni.
Quanto riportato risulta tanto più vero in considerazione della proroga dell’agevolazione disposta dal DL n. 198/2022 convertito, in quanto, alla luce dell’evoluzione normativa, le imprese potrebbero potenzialmente sospendere gli ammortamenti per quattro esercizi consecutivi (dal 2020 al 2023).
Fonte: Eutekne INFO
Silvia LATORRACA