In materia di adempimenti tributari, la legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023) individua alcuni obiettivi da perseguire, tra i quali la semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti in capo ai contribuenti, l’armonizzazione dei termini degli adempimenti tributari e l’ampliamento delle forme di pagamento, consentendo ai contribuenti la facoltà di utilizzare strumenti di pagamento elettronico (art. 16).
In attuazione di tali obiettivi, il Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 ottobre 2023 ha approvato in esame preliminare uno schema di decreto legislativo in materia di adempimenti tributari, che contiene alcune misure volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari.
Innanzi tutto, stando alla bozza circolata, in ottica di semplificazione delle modalità di pagamento, si prevede, per i versamenti di imposte, contributi e altre somme che rientrano nell’art. 17 del DLgs. 241/97:
– la possibilità di disporre in via preventiva l’addebito delle somme dovute per scadenze future, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, in relazione ai versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati;
– la possibilità di utilizzare anche la piattaforma PagoPA.
In merito al primo punto, come specificato nella Relazione illustrativa del DLgs. circolata, l’Agenzia procederà alle singole scadenze ad inoltrare i modelli F24 agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l’addebito sul conto corrente indicato e il riversamento delle somme dovute.
Il DLgs. prevede poi alcune misure volte alla razionalizzazione dei versamenti delle imposte.
Con specifico riferimento alla possibilità, di cui all’art. 20 del DLgs. 241/97, di versare le somme dovute a titolo di saldo e di eventuale primo acconto in forma rateale, l’art. 8 della bozza di DLgs. elimina l’obbligo di esercizio dell’opzione di rateizzazione in sede di dichiarazione periodica (indicazione peraltro prevista solo nel modello 730) e amplia la dilazione dei pagamenti aggiungendo un’ulteriore rata, con scadenza 16 dicembre (attualmente il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre).
Sempre in relazione ai versamenti rateali, è prevista un’unificazione dei termini per i soggetti titolari e non titolari di partita IVA. Ad oggi, ai sensi del comma 4 dell’art. 20 del DLgs. 241/97, i versamenti rateali, in relazione alle rate successive alla prima, sono effettuati:
– entro il giorno 16 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA;
– entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.
La modifica prevista dal DLgs. unifica al giorno 16 di ciascun mese la scadenza per tutti i contribuenti che effettuano i versamenti in forma rateale.
Le descritte disposizioni si dovrebbero applicare a partire dai versamenti delle somme dovute a saldo in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, da effettuare quindi l’anno prossimo.
La semplificazione e razionalizzazione dei versamenti riguarda poi alcuni adempimenti in materia di IVA e di ritenute. Le relative disposizioni riducono la frequenza dei pagamenti mediante il rinvio di quelli di importo poco significativo.
Nello specifico, l’art. 9 incrementa a 100 euro il limite d’importo al di sotto del quale un soggetto passivo IVA può rimandare al periodo successivo il versamento derivante dalle liquidazioni periodiche. Il limite attuale è pari a 25,82 euro, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del DPR 100/98.
Inoltre, qualora i versamenti IVA da gennaio a novembre (per i soggetti con liquidazioni mensili) oppure quelli dei primi tre trimestri dell’anno (per i soggetti con liquidazioni trimestrali) non superino complessivamente i 100 euro, essi dovranno comunque essere effettuati entro il 16 dicembre del medesimo anno.
Le due misure appena descritte saranno applicabili a partire dalle somme relative alle liquidazioni periodiche del 2024.
Semplificazioni in materia di ritenute
Una modifica simile è prevista per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73. A decorrere dai compensi corrisposti da gennaio 2024, se l’importo dovuto con riferimento alle suddette ritenute non supera il limite di 100 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Infine, le scadenze per il versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore, di cui all’art. 25-ter comma 2-bis del DPR 600/73, sono modificate: il versamento di tali ritenute, qualora non sia raggiunto l’importo di 500 euro, deve essere effettuato entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, anticipando quindi i termini rispetto a quelli attuali del 30 giugno e 20 dicembre.
Si specifica che il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre deve comunque essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
Fonte: Eutekne INFO
Carlotta GHIO, Emanuele GRECO e Massimo NEGRO