Con la risposta a interpello n. 114, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per le azioni estere (Belgio) pervenute per donazione ad una persona fisica residente in Italia, il costo fiscalmente riconosciuto ai fini della determinazione delle successive plusvalenze non può essere assunto nel valore normale dei titoli, ma deve essere quantificato al costo o valore di acquisto in capo ai donanti non residenti.
Il caso di specie riguarda le azioni della società Alfa nella quale i genitori del soggetto residente in Italia, entrambi fiscalmente residenti in Belgio, hanno conferito le azioni della società Beta il 9 giugno 2017.
Tale conferimento non ha scontato alcuna imposizione diretta ai sensi della normativa belga.
Secondo quanto previsto dall’art. 68 comma 6 del TUIR, le plusvalenze su partecipazioni detenute da soggetti non imprenditori sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. In caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante.
In merito, la risposta n. 114/2024 richiama quanto chiarito dalla C.M. 24 giugno 1998 n. 165 secondo cui “per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all’atto dell’ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, a quello da lui dichiarato agli effetti dell’imposta di successione”.
Risulta anche possibile imputare a incremento del costo di acquisto tutte le spese e gli oneri strettamente inerenti all’acquisto delle attività finanziarie relative alla cessione come l’imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d’intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.
L’Agenzia delle Entrate osserva poi che la locuzione “assoggettato a tassazione” (introdotta dall’art. 10 comma 1 del DLgs. 505/99) intende chiarire definitivamente che il riferimento al prezzo di acquisto può essere abbandonato in tutto o in parte solo se l’attività finanziaria ha già avuto rilievo ed è stata assoggettata a tassazione sulla base dei criteri relativi alle altre categorie reddituali.
Si afferma, ad esempio, che laddove l’attività finanziaria possa ritenersi compresa nell’ambito del reddito di lavoro dipendente e, quindi, la stessa sia stata assoggettata a tassazione con tali regole, allorché l’attività stessa venga ceduta la plusvalenza deve essere determinata come differenza tra il corrispettivo percepito e il valore normale assunto come riferimento per la determinazione del compenso in natura. Qualora, invece, l’acquisizione di titoli o diritti sia stata effettuata a titolo gratuito, l’intero importo del corrispettivo percepito costituisce plusvalenza da assoggettare a imposta sostitutiva.
In altri termini, il valore normale delle azioni può essere assunto come riferimento per la determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione, a condizione che lo stesso abbia assunto rilevanza fiscale ai fini delle imposte sui redditi.
Considerato che nel caso esaminato i genitori donanti (e conferenti) non hanno subito alcuna tassazione sul reddito, si conclude che in caso di cessione delle azioni di Alfa da parte del donatario per il calcolo della plusvalenza non può essere utilizzato il valore determinato ex art. 9 commi 2 e 4 lett. a) del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che per le azioni ricevute per donazione si dovrà assumere come valore di acquisto quello determinato in proporzione al costo o valore di acquisto che le azioni conferite in Alfa avevano in capo ai donanti, incrementato di ogni onere inerente alla relativa acquisizione opportunamente documentato (anche l’imposta sulla donazione assolta dal donatario).
La risposta in commento riporta la medesima impostazione che si rinviene nella precedente risposta n. 289/2023, nella quale è stato trattato il caso dell’individuazione del costo fiscale di una partecipazione ceduta da una persona fisica, la quale ha ricevuto la medesima mentre era fiscalmente residente negli USA. Nel documento di prassi in parola è stato affermato che:
– il valore normale delle azioni deve essere assunto come riferimento per la determinazione della plusvalenza da capital gain a condizione che lo stesso sia stato assoggettato a tassazione;
– questo principio si applica anche se l’assegnazione dei titoli avviene quando il contribuente era residente all’estero.
Applicando questo chiarimento al caso della risposta n. 114/2024 relativo ai donanti residenti in Belgio, laddove le partecipazioni ricevute dal soggetto residente in Italia avessero scontato tassazione all’estero, l’importo ivi assoggettato a imposte avrebbe assunto rilievo per i donanti e dunque, applicando l’art. 68 comma 6 del TUIR, si sarebbe trasferito al donatario.
FONTE: Eutekne Info
Salvatore SANNA