La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza relativa alla causa C-146/22 del 5 ottobre, ha affermato che due prodotti alimentari composti dallo stesso ingrediente principale possono essere soggetti a due aliquote IVA diverse, a seconda che essi siano venduti al dettaglio oppure che siano forniti caldi per il consumo immediato.

Nel caso del diritto polacco, è applicata un’aliquota differente per un medesimo bene laddove esso sia venduto in un negozio o sia preparato per essere immediatamente consumato.
È, infatti, prevista una specifica aliquota per il servizio di ristorazione consumo di bevande, diversa da quella astrattamente applicabile a ciascun bene individualmente fornito.

Per certi versi, lo stesso avviene nella legislazione italiana, la quale contempla l’aliquota del 10% per la somministrazione di alimenti e bevande (n. 121 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72), a prescindere dal bene fornito.
Tuttavia, le preparazioni alimentari sono, in termini generali, anch’esse comunque soggette all’aliquota IVA del 10% (n. 80 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72) e ne sono state equiparate anche le “cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto”, con applicazione della medesima aliquota IVA del 10% (art. 1 comma 40 della L. 178/2020).

Secondo la Corte di Giustizia, la differenziazione in termini di aliquota, operata dalla legislazione polacca, può considerarsi corretta poiché:
– da un lato, si ha un prodotto alimentare, classificabile nell’ambito della nomenclatura combinata;
– dall’altro, si ha un componente del più ampio servizio di ristorazione e vendita di bevande.

Tuttavia, affinché le aliquote possano essere effettivamente distinte, è necessario che i suddetti beni “non presentino proprietà analoghe” o che le differenze esistenti, anche per quanto riguarda i servizi di supporto che ne accompagnano la fornitura, “influiscano significativamente sulla decisione del consumatore medio di acquistare l’uno o l’altro di essi”. Nel caso di specie, ad esempio, si dovrebbe considerare che il bene, a seconda di come è fornito, si caratterizza per una diversità termica che ha effetti significativi sulle proprietà stesse, come il gusto e l’odore.

Ferme queste considerazioni, si rammenta che già in precedenza la Corte aveva osservato come le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che rientrano nell’Allegato III della direttiva 2006/112/Ce possano, in linea generale, essere soggette a due aliquote IVA ridotte diverse, purché sia rispettato il principio di neutralità fiscale (ad esempio, Corte di Giustizia Ue del 22 aprile 2021, causa C-703/19).

Pertanto, è compatibile con il diritto unionale un metodo di classificazione dei prodotti alimentari il quale distingue in base al fatto che essi siano accompagnati o meno da servizi accessori per il loro consumo.
Un’ulteriore conferma della legittimità di detta impostazione è data dalla lettura dell’art. 6 del Regolamento Ue n. 282/2011, tale per cui, ai fini della qualificazione di un’operazione nell’ambito dei “servizi di ristorazione e catering”, il legislatore dell’Unione europea ha “inteso attribuire un’importanza determinante non ai prodotti alimentari stessi né alle modalità di preparazione dei cibi o della loro cessione, bensì all’attuazione di servizi di supporto che accompagnano la fornitura di cibi preparati, servizi che devono essere sufficienti a garantire il consumo immediato di tali cibi e predominanti rispetto alla fornitura di questi ultimi”.

Nella sentenza della Corte di Giustizia, relativa alla causa C-146/22, è inoltre interessante osservare la lettura che viene fornita dell’art. 98 par. 3 della direttiva 2006/112/Ce (confermato anche dopo la riforma apportata dalla direttiva 2022/542/Ue), secondo cui, nel prevedere le aliquote ridotte, “gli Stati membri possono far ricorso alla nomenclatura combinata per delimitare con precisione la categoria in questione”.

Rilevante anche la destinazione d’uso del bene

La Corte rileva che ricorrere alla nomenclatura combinata “non è che uno dei vari modi di delimitare con precisione la categoria in questione”. Al riguardo, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza interna (Cass. nn. 21804/2019 e 32956/2018), il presupposto di applicazione delle aliquote IVA ridotte può consistere “non già nella commercializzazione dei prodotti, ma nella reale ed effettiva destinazione dei beni al settore di riferimento”, anche a prescindere dalla composizione merceologica dei prodotti stessi.

Di tutti questi aspetti potrebbe tenere conto il legislatore nazionale, nell’ambito della riforma fiscale, essendo ivi richiesta una razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote IVA, “al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi similari, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica”.

Fonte: Eutekne INFO

Emanuele GRECO

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