Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, in qualità di Organismo di autoregolamentazione, ha pubblicato le Regole tecniche rivolte ai consulenti del lavoro, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività.
Come indicato nella lettera di presentazione indirizzata ai Consigli provinciali dell’Ordine dei consulenti del lavoro e ai Consigli di disciplina territoriali presso i Consigli provinciali dell’Ordine dei consulenti del lavoro, le Regole tecniche sono state adottate, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del DLgs. 231/2007, con il parere favorevole del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) del 5 maggio scorso, come previsto dall’art. 5 comma 6 lett. d) del DLgs. 231/2007.
Nel documento viene evidenziato come le Regole tecniche siano rivolte a tutti i consulenti del lavoro iscritti all’Albo, che esercitano l’attività professionale, ed hanno ad oggetto i seguenti obblighi:
– analisi e valutazione del rischio (artt. 15-16 DLgs. 231/2007);
– adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 DLgs. 231/2007);
– conservazione della documentazione (artt. 31 e 32 DLgs. 231/2007).
In particolare, la prima parte del testo, dopo una premessa dedicata al ruolo degli organismi di autoregolamentazione (ai sensi dell’art. 11 del DLgs. 231/2007), si focalizza sulla Regola tecnica n. 1 dove sono fornite indicazioni per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connesso all’attività professionale svolta nonché le misure adeguate a prevenirlo o attenuarlo. In tale ambito, le prestazioni normalmente rientranti nell’attività di consulente del lavoro sono state suddivise per categorie omogenee sulla base dell’entità di rischio inerente, vale a ridere il rischio “proprio delle attività svolte dal professionista, in termini oggettivi e astratti e tenuto conto delle peculiarità tipiche della professione”.
Ulteriori regole vengono, poi, rese disponibili con riferimento alla valutazione del rischio specifico del cliente, della tipologia delle prestazioni professionali. Una volta determinati, sulle basa delle modalità descritte nel documento, i valori connessi al rischio inerente e al rischio specifico, il professionista sarà in grado di calcolare il livello di rischio effettivo a cui corrisponderanno, a seconda dei casi, misure di adeguata verifica semplificate, ordinarie ovvero rafforzate che dovranno essere declinate sulla base delle indicazioni fornite nella Regola tecnica n. 2.
Le successive sezioni del documento riguardano i seguenti argomenti:
– misure di adeguata verifica rafforzata della clientela da attuare in presenza persone politicamente esposte (PEP), rinviando all’Appendice per l’individuazione di quelle che, ai sensi della normativa vigente, debbano considerarsi tali (Regola tecnica n. 3);
– indicazioni in materia di identificazione della clientela e del titolare effettivo (Regole tecniche n. 4 e n. 5), tenendo conto anche delle novità introdotte dal DL 76/2020 (c.d. decreto “Semplificazioni”), convertito in L. 120/2020, che ha introdotto importanti novità con particolare riferimento all’adeguata verifica a distanza della clientela e alle relative procedure di identificazione digitale.
L’ultima parte del documento è dedicata all’obbligo di conservazione
della documentazione (Regola tecnica n. 6). In tale ambito si
sottolinea come la documentazione conservata debba consentire, almeno,
di ricostruire univocamente:
– la data d’instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico;
–
i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e
dell’esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o
della prestazione;
– la data, l’importo e la causale dell’operazione;
– i mezzi di pagamento utilizzati.
Inoltre, è necessario che il sistema di conservazione e accesso ai dati e alle informazioni scelto dal professionista assicuri:
– l’accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità;
– la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data;
– l’integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi in seguito alla loro acquisizione;
– la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.
Fonte: Eutekne INFO
Stefano DE ROSA