Le società che hanno effettuato assegnazioni e cessioni agevolate ex art. 1 commi 100-105 della L. 197/2022 devono inserirle nelle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2024; il corretto adempimento dell’obbligo dichiarativo riveste particolare importanza perché, secondo l’Agenzia delle Entrate, esso determinerebbe il perfezionamento delle operazioni agevolate.

Nella circolare del 1° giugno 2016 n. 26 (cap. I parte I § 5), infatti, a proposito della precedente edizione dell’assegnazione agevolata, sulla cui normativa è ricalcata parola per parola la disciplina del 2023, è stato puntualizzato che “l’esercizio dell’opzione per l’assegnazione agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva”.

L’Agenzia delle Entrate, quindi, afferma, nonostante nel testo della norma in realtà non ve ne sia traccia, che in mancanza dell’indicazione in dichiarazione il contribuente si vedrebbe disconosciuti gli effetti dell’operazione agevolata. Nessun effetto pregiudizievole, invece, deriverebbe dal mancato o tardivo versamento dell’imposta sostitutiva, che eventualmente sarebbe iscritta a ruolo secondo le regole ordinarie.

L’adempimento dell’indicazione in dichiarazione dei redditi delle operazioni effettuate, in considerazione delle differenti situazioni che possono esserne la fonte, ha una scadenza che differisce da caso a caso e deve essere individuata alla luce delle recenti modifiche normative in materia.

Prima di indicare i termini di presentazione, però, è necessario avere chiaro in quale modello le assegnazioni e cessioni agevolate devono essere indicate.
Il modello REDDITI 2023, infatti, già contiene il quadro RQ, nella cui sezione XXIV devono essere inseriti gli estremi delle assegnazioni e cessioni agevolate effettuate. Esso deve essere utilizzato, ai fini dell’indicazione degli estremi delle operazioni agevolate, esclusivamente dai soggetti che abbiano chiuso il periodo d’imposta prima del 31 dicembre 2023.

Ciò può avvenire perché prima di quella data è prevista la naturale chiusura del periodo d’imposta (ad esempio, esercizio che va dal 1° luglio al 30 giugno), oppure perché si è verificata una causa di interruzione, tipicamente perché la società è stata posta in liquidazione. In quel caso, se l’assegnazione o la cessione agevolata rientrano nella frazione del periodo d’imposta che chiude prima del 31 dicembre 2023, la società deve darne indicazione nel modello REDDITI 2023.
Invece, i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, che abbiano effettuato una assegnazione o cessione agevolata nel corso del 2023, devono indicare l’operazione nel modello REDDITI 2024 (nelle bozze aggiornate al 1° febbraio 2024, nella sezione XXII del quadro RQ).

Sui termini di presentazione delle dichiarazioni ci sono stati ben due interventi del legislatore. Con il primo (art. 11 del DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1) il termine ordinario di presentazione della dichiarazione (art. 2 del DPR 322/98) è stato anticipato dall’ultimo giorno dell’undicesimo mese all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (dal 30 novembre al 30 settembre dell’anno successivo per le persone fisiche e le società di persone).

Inoltre, in via transitoria e solo per i soggetti non solari, l’art. 11 comma 2 del DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1 fa salve – per il periodo d’imposta precedente quello in corso al 31 dicembre 2023 (e dunque per un periodo che può essere interessato dalle operazioni agevolate) – le vecchie regole.

Alla prima modifica della norma, che – come sottolineato – per l’esercizio in cui sono state effettuate assegnazioni e cessioni agevolate interessa solo i soggetti solari, se ne è sovrapposta una seconda, che interessa tutti ma solo per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Ai sensi dell’art. 38 del DLgs. 12 febbraio 2024 n. 13, la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 deve essere presentata entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (15 ottobre dell’anno successivo per le persone fisiche e le società di persone). Pertanto, una buona parte delle dichiarazioni nelle quali dovranno essere indicati gli estremi delle operazioni agevolate (in pratica tutte quelle da indicare nel modello REDDITI 2024), a quanto si evince dal tenore letterale della disposizione appena menzionata, che è contenuta nel decreto in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale ma appare di carattere generale, dovranno essere presentate entro questo nuovo termine.

Nessuna modifica normativa, invece, è intervenuta per i soggetti che hanno interrotto il periodo d’imposta per la messa in liquidazione della società: essi, ai sensi dell’art. 5 del DPR 322/98, devono presentare la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quest’ultima data.

FONTE: Eutekne Info

Francesco DE ROSA

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