Ieri sono state pubblicate 14 FAQ, elaborate congiuntamente dal Ministero dell’Economia e delle finanze, dalla Banca d’Italia e dall’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), volte a fornire agli operatori chiarimenti sull’identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni da inviare al Registro dei titolari effettivi.

Gli interventi che assumono particolare rilevanza riguardano i criteri di individuazione della titolarità effettiva:
– per le pubbliche amministrazioni;
– nell’ambito di procedure esecutive o concorsuali;
– per gli enti ecclesiastici;
– nelle società soggette a catene di controllo;
– nelle ipotesi di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali.

Nel caso in cui il cliente sia una P.A. (FAQ n. 1), trova applicazione il criterio residuale di cui all’art. 20 comma 5 del DLgs. 231/2007, secondo cui il titolare effettivo coincide con il soggetto dotato di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente pubblico. Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo occorrerà, pertanto, verificare gli assetti organizzativi o statutari dell’ente.

Nell’ambito, invece, di rapporti o operazioni riferibili a procedure esecutive o concorsuali (FAQ n. 2), tenendo presente la norma di riferimento che richiede di risalire al soggetto per conto del quale l’operatività è svolta, la titolarità effettiva è da individuarsi nel soggetto nei confronti del quale, realizzandosi i presupposti di legge, l’ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa. Nel caso in cui lo stesso sia diverso da una persona fisica, troveranno applicazione i criteri di cui all’art. 20 del DLgs. 231/2007, prendendo a riferimento l’assetto proprietario al momento dell’avvio della procedura esecutiva o concorsuale.

Con riferimento, poi, all’individuazione del titolare/i effettivo/i degli enti ecclesiastici, secondo la risposta alla FAQ n. 4 occorre effettuare la seguente distinzione:
– per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della L. 222/1985, essendo tenuti all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, trova applicazione l’art. 20 comma 4 del DLgs. 231/2007 (ai sensi del quale devono ritenersi titolari effettivi cumulativamente i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione);
– per gli enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti trova applicazione il criterio residuale di cui al comma 5 dello stesso art. 20.

Nella FAQ successiva si sottolinea come, mentre la prima tipologia di ente sia soggetta all’obbligo di comunicazione delle informazioni relative alla titolarità effettiva al Registro delle imprese, tale obbligo non trova applicazione per la seconda categoria.

Nel documento (FAQ n. 6 e FAQ n. 7) viene, poi, confermato come, ai fini dell’individuazione del titolare effettivo di società di capitali, vi sia una gerarchia dei metodi previsti dalla norma (si veda “Il metodo della proprietà esclude gli altri criteri per individuare il titolare effettivo” del 18 novembre 2023) e che la soglia del 25% + 1 rilevi in caso di proprietà sia diretta che indiretta. Di sicura rilevanza in tale contesto è la precisazione secondo cui la soglia in questione vada “considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale si fa espressamente riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ai sensi dell’art. 2359 co. 1 c.c.”.

Ulteriori indicazioni (FAQ n. 8) sono fornite per le ipotesi in cui al vertice della catena partecipativa si trovi un ente o una società la cui proprietà o il cui controllo non siano riferibili a una o più persone fisiche (questo è il caso, ad esempio, di una società ad azionariato diffuso o di una cooperativa). In tali circostanze, ove i criteri della proprietà e del controllo non consentano di individuare univocamente il titolare effettivo di una società posta al vertice di una catena partecipativa, occorre individuare come titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società cliente (ovvero con il metodo residuale).

Nelle ipotesi, infine, di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali (FAQ n. 11), si evidenzia come debbano essere considerati titolari effettivi, rispettivamente, l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, “quali soggetti legittimati a esercitare i principali diritti sociali connessi alla quota o alla partecipazione, quali il diritto agli utili e, salvo convenzione contraria, il diritto di voto in assemblea”. Nella fattispecie, invece, dove il diritto di voto spetti al nudo proprietario, sono da identificare come titolari effettivi sia tale soggetto che l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, essendo entrambi beneficiari sostanziali dell’operazione. In tali circostanze, infatti, le principali posizioni attive derivanti dalla partecipazione sociale spettano tanto al nudo proprietario (il voto) quanto all’usufruttuario e al creditore pignoratizio (l’utile).

Fonte: Eutekne INFO

Stefano DE ROSA

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