Con l’inserimento del nuovo art. 16-ter del TUIR a opera del Ddl. di bilancio 2025, approvato dalla Camera, è confermato il riordino delle detrazioni per oneri per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (si veda “Tutte le detrazioni IRPEF sono soggette ai tagli del Ddl. di bilancio” del 29 ottobre 2024). Per detti soggetti, quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2025 (con effetto nei modelli 730/2026 o REDDITI PF 2026), viene stabilito un limite massimo di spese agevolabili “onnicomprensivo”, salvo qualche eccezione, parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

Dato che le novità dell’art. 16-ter del TUIR riguardano “gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente”, sostenute dal 1° gennaio 2025, risultano impattate dalle nuove disposizioni non solo le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR, ma in generale tutte quelle contemplate nel sistema tributario italiano.

Subiranno quindi la “tagliola delle detrazioni”, salvo specifiche eccezioni:
– tutti gli oneri previsti dall’art. 15 del TUIR;
– tutte le spese relative a interventi “edilizi” (es. “bonus casa”, “sismabonus”, “ecobonus”, “superbonus”, “bonus mobili”, “bonus barriere 75%”, ecc.), comprese quelle spettanti per l’acquisto di determinate unità immobiliari (“bonus casa acquisti”, “sismabonus acquisti” e acquisti di box auto);
– tutte quelle previste dall’art. 16 del TUIR per i canoni di locazione degli immobili e per l’affitto di terreni agricoli ai giovani;
– tutte quelle spettanti per le erogazioni liberali a favore di determinati soggetti (es. partiti politici, popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari, ospedale Galliera di Genova, Biennale di Venezia, ecc.) ed a favore degli enti del Terzo settore;
– tutte le spese agevolate da altre norme come ad esempio le spese per asili nido, le spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi, ecc.

Ai sensi del nuovo art. 16-ter del TUIR, però, non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite (anche se sostenute dal 1° gennaio 2025):
– le spese sanitarie agevolate ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR;
– le somme investite nelle start up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012;
– le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell’art. 4 comma 9 seconda parte e comma 9-ter del DL 3/2015 (si veda “Detrazione «de minimis» per investimenti in PMI innovative fino a fine anno” del 18 dicembre 2024).

Saranno altresì esclusi dal nuovo limite, qualora dipendano da contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024:
– gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari, di cui all’art. 15 comma 1 lett. a) del TUIR;
– gli interessi per mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, di cui all’art. 15 comma 1 lett. b) del TUIR;
– gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, di cui all’art. 15 comma 1-ter del TUIR;
– i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente e i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza, di cui all’art. 15 comma 1 lett. f) del TUIR;
– i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, di cui all’art. 15 comma 1 lett. f-bis) del TUIR.

Sono escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni, infine, tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali. A titolo esemplificativo, sono escluse dalle novità previste dal Ddl. le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024:
– per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR;
– per gli interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all’art. 16 comma 1-bis ss. del DL 63/2013, che consentono di beneficiare del c.d. “sismabonus”;
– per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, che consentono di beneficiare del c.d. “ecobonus”;
– per gli interventi per i quali spetta il “superbonus”, di cui all’art. 119 del DL 34/2020;
– per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, che beneficiano della detrazione del 75%;
– per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici per cui compete il “bonus mobili”, di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013;
– per la “sistemazione a verde” e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, di cui all’art. 1 commi 12-15 della L. 205/2017.

FONTE: Eutekne Info

Arianna ZENI

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