La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9784 depositata ieri, ha ribadito che, nell’ipotesi di crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita, si considerano sussistere per legge, dispensando il creditore dal comprovare il mancato realizzo e il carattere definitivo della medesima.
Quale elemento di maggiore novità, è stato sostenuto che, anche ai fini della deducibilità delle perdite verso tali debitori, occorre provare che i crediti, sui quali si è verificata la perdita, siano relativi all’attività svolta dall’impresa nell’ambito dell’oggetto sociale.
Di fronte alla contestazione specifica del requisito dell’inerenza da parte dell’Amministrazione finanziaria, è onere dei contribuenti dare piena dimostrazione della riferibilità dei crediti (e delle conseguenti perdite sugli stessi) all’attività imprenditoriale svolta dalla società.
Il giudice di merito deve quindi accertare la sussistenza dei presupposti di inerenza della perdita: dimostrazione non resa nel caso oggetto del contendere.
Nello stesso senso si era espressa la C.T. Prov. di Reggio Emilia, con la sentenza n. 351/3/15, secondo la quale la sentenza dichiarativa del fallimento della società debitrice comprova solo la certezza della perdita, ma non anche la sua inerenza come costo.
Quanto al momento della deducibilità della perdita, anche in tale circostanza viene ribadito che la stessa è possibile dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento.
In proposito, si ricorda che, con il DLgs. 147/2015 (c.d. decreto internazionalizzazione), è stata resa certa l’individuazione del periodo di competenza ai fini della deducibilità della perdita, per quanto concerne:
– sia i crediti di modesto importo scaduti da più di sei mesi;
– sia i crediti verso debitori assoggettati alle procedure concorsuali o istituti assimilati che permettono la deducibilità ex lege.
In particolare, l’art. 101 comma 5-bis del TUIR stabilisce che la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo di imposta successivo a quello in cui:
– sussistono gli elementi certi e precisi (riguardo ai c.d. mini-crediti, si tratta del periodo in cui sono decorsi sei mesi dalla scadenza);
– ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale.
Inoltre, al fine di delimitare l’ambito temporale della deducibilità, viene previsto che la deduzione non è più consentita quando l’imputazione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio. Deducibili come perdite anche le svalutazioni
In presenza degli elementi che ne legittimano la deducibilità, la perdita sui c.d. mini-crediti o sui crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali (interne o estere equivalenti) è deducibile anche nel caso in cui a Conto economico sia confluito il costo a titolo di svalutazione.
In questo caso, le svalutazioni contabili, deducibili a decorrere dall’esercizio in cui sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.
Fonte: Eutekne info
Luca FORNERO