Per effetto dell’art. 4 commi 4-10 del DL 41/2021, sono automaticamente annullati i ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 per un importo residuo al 23 marzo 2021 di 5.000 euro.
L’importo va determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, ancorché si tratti di ruoli che sono stati oggetto della rottamazione dei ruoli ex art. 3 del DL 119/2018 o del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex art. 1 comma 184 e ss. della L. 145/2018.
Proprio quest’ultima specificazione complica la vita ai debitori.
Il DM 14 luglio 2021, che attua l’annullamento automatico dei ruoli, nulla dice sugli intrecci tra tale annullamento, la rottamazione dei ruoli e il saldo e stralcio degli omessi pagamenti.
Da un lato, l’annullamento è come detto automatico, dunque i ruoli in esso compresi non vanno pagati, dall’altro, se le rate da rottamazione sono pagate in misura insufficiente, la rottamazione salta e riemerge il debito a titolo di sanzioni amministrative e interessi di mora.
Grazie al DL 73/2021 convertito, le rate da rottamazione dei ruoli nonché quelle relative al saldo e stralcio degli omessi pagamenti vanno pagate:
– entro il 31 luglio 2021, se scadute il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
– entro il 31 agosto 2021, per quella scaduta il 31 maggio 2020;
– entro il 30 settembre 2021, per quella scaduta il 31 luglio 2020;
– entro il 31 ottobre 2021, per quella scaduta il 30 novembre 2020;
– entro il 30 novembre 2021, per quelle scadute il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio.
L’annullamento automatico, come detto dal DM 14 luglio 2021, si verifica il 31 ottobre 2021, dopo che le Entrate hanno comunicato i debitori che, a causa del reddito conseguito nel 2019 superiore a 30.000 euro, sono fuori dall’annullamento stesso.
Ciò causa problemi siccome le rate da rottamazione, nelle quali possono essere compresi ruoli in procinto di essere annullati, scadono prima.
Il requisito viene vagliato dalle Entrate
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha cercato di fornire supporto, introducendo, sul proprio sito, una funzionalità che consente di sapere quali carichi astrattamente rientrano nella sanatoria.
Inserendo il codice fiscale del debitore, il numero e la data della comunicazione di liquidazione degli importi (si tratta dell’atto che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato ai contribuenti dopo l’istanza di rottamazione), si può sapere se ci sono carichi interessati dall’annullamento e, eventualmente, rigenerare i moduli di pagamento.
Attenzione, però, il requisito reddituale sembra debba essere verificato in autonomia dal contribuente.
Ove, successivamente, l’Agenzia delle Entrate ritenga il reddito conseguito nel 2019 superiore alla soglia dei 30.000 euro, non si verifica l’annullamento, e la rottamazione, salvo future indicazioni degli organi competenti, sarebbe a questo punto compromessa.
Di conseguenza, tale funzione va attentamente valutata quando sussistono incertezze sul calcolo del reddito imponibile.
Il contribuente è comunque tra due fuochi. Ai sensi dell’art. 4 comma 5 ultimo periodo del DL 41/2021, “Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento”.
Fonte: Eutekne INFO
Alfio CISSELLO