Slitta dal 1° novembre al 1° dicembre 2022 il termine entro il quale i soggetti obbligati e abilitati sono tenuti a effettuare le comunicazioni di lavoro agile secondo le modalità “ordinarie” definite dal DM 149/2022. Nei casi in cui sia necessario utilizzare la procedura ordinaria, dunque, le aziende – in particolar modo quelle che utilizzano in modo strutturale il lavoro agile, con il coinvolgimento di un elevato numero di lavoratori – avranno più tempo per gestire le comunicazioni di smart working.

Lo ha reso noto ieri il Ministero del Lavoro, con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale. La proroga si è resa necessaria probabilmente anche in considerazione del ritardo della piena operatività dei servizi Api Rest necessari ai fini dell’invio massivo delle comunicazioni – dal momento che tali servizi presuppongono il colloquio dei sistemi informatici di quest’ultimo con quelli del Ministero – per la cui attivazione il Ministero del Lavoro invita ad inviare una richiesta di contatto tramite un form disponibile nell’URP on line del proprio sito istituzionale.

Occorre altresì ricordare che fino al 31 dicembre 2022 è possibile ricorrere allo smart working senza la stipula degli accordi individuali nonché procedere con una trasmissione “semplificata” al Ministero del Lavoro dei soli nominativi dei lavoratori operanti in modalità agile e della data di cessazione dello stesso. Fino a fine anno, pertanto, la procedura ordinaria di comunicazione smart working “coesisterà” con quella semplificata. La possibilità di optare per l’una o l’altra procedura è già stata chiarita dallo stesso Ministero che, con un comunicato dello scorso 28 settembre, ha reso noto che con la procedura emergenziale semplificata potranno essere inviate esclusivamente le comunicazioni di smart working aventi per oggetto periodi di lavoro agile che terminano il 31 dicembre 2022. Gli obblighi di comunicazione ex art. 23 della L. 81/2017 dovranno invece essere assolti, entro il termine differito del 1° dicembre 2022, con la procedura di comunicazione ordinaria di cui al DM 149/2022 qualora lo smart working si estenda temporalmente oltre la predetta data del 31 dicembre 2022 e laddove siano stati sottoscritti accordi individuali.

Dal punto di vista operativo si ricorda che con il DM 149/2022 è stato adottato il modello concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile e sono state fornite le istruzioni circa le modalità telematiche di trasmissione dello stesso. Tale modello è composto da 5 sezioni: “Datore di lavoro”; “Lavoratore”; “Rapporto di lavoro”; “Accordo di Lavoro agile”, dove devono essere inseriti sia la data di sottoscrizione sia il periodo di validità dell’accordo; “Dati d’invio”.

Il modulo viene messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali attraverso il portale dei servizi on line (https://servizi.lavoro.gov.it), accessibile tramite autenticazione SPID e CIE. Il portale consente di comunicare:
– l’avvio del periodo di lavoro agile;
– modifiche e aggiornamenti sui periodi di lavoro agile in corso già comunicati (ad esempio la tipologia di rapporto di lavoro, la PAT INAIL o la voce di tariffa, la data di cessazione, ecc.);
– l’annullamento di una sottoscrizione, per eliminare un periodo di lavoro agile precedentemente comunicato;
– il recesso, per i casi di chiusura anticipata dei periodi di lavoro agile.

Il DM 149/2022 non ha tuttavia precisato le tempistiche entro cui occorrerà effettuare la comunicazione in esame una volta trascorso questo eccezionale periodo di differimento dell’obbligo. Sul punto è intervenuto il Ministero del Lavoro, che ha chiarito che “per quanto attiene al termine entro cui effettuare questo adempimento, occorre considerare che lo stesso si riferisce a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni, ai sensi dell’art. 4-bis comma 5 del DLgs. 181/2000”. Tale termine rileva dal punto di vista sanzionatorio: infatti, l’art. 23 comma 1 della L. 81/2017 prevede che la mancata comunicazione secondo le modalità indicate dal DM 149/2022 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, come previsto dall’art. 19 comma 3 del DLgs. 276/2003.

Sotto questo profilo, il Ministero non ha precisato nulla in merito all’applicazione del termine di 5 giorni agli accordi stipulati in prossimità della scadenza (ad esempio il 30 novembre), e quindi se questi possano o meno beneficiare del termine di maggior favore di 5 giorni previsto “in via ordinaria” oppure se la comunicazione debba essere comunque effettuata entro il 1° dicembre.

Fonte: Eutekne INFO

Elisa TOMBARI

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