È stata nuovamente differita l’efficacia dell’imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego (c.d. “plastic tax”) nonché l’efficacia dell’imposta sulle bevande edulcorate (c.d. “sugar tax”).
Le due discipline, salvo ulteriori proroghe, prenderanno il via dal 1° gennaio 2023, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 12 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021). In precedenza, si erano susseguiti già diversi differimenti dell’efficacia delle disposizioni in argomento.
Mentre per la c.d. “sugar tax” sono state definite le regole di attuazione (DM 12 maggio 2021), per la c.d. “plastic tax” le modalità attuative dell’imposta sono demandate a un apposito decreto del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che non è stato ancora approvato. L’Amministrazione doganale aveva solo anticipato la bozza della determinazione direttoriale e dei modelli di dichiarazione trimestrale, nel corso di un risalente Open hearing, svoltosi il 18 febbraio 2021, il quale sembrerebbe non avere avuto seguito.
In tema di imposizione sui prodotti in plastica, è da segnalare la decisione Ue, Euratom n. 2053/2020, cui è stata data piena e diretta esecuzione ai sensi dell’art. 21 del DL 183/2020 (conv. L. 21/2021). La decisione unionale prevede un prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro.
Il suddetto prelievo si calcola come differenza tra il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti in uno Stato membro in un determinato anno e il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica riciclati nello stesso anno. L’aliquota uniforme di prelievo è pari a 0,80 euro per chilogrammo, ferma restando l’applicazione di una riduzione forfetaria annua.
In base alla decisione unionale, per “plastica” si intende un polimero ai sensi dell’art. 3 punto 5) del Regolamento Ce n. 1907/2006, al quale possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze.
Ci si riferisce a prodotti sensibilmente diversi rispetto a quelli cui si renderebbe applicabile la disciplina nazionale, vale a dire i c.d. “MACSI” (manufatti con singolo impiego), i quali hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.
Sempre con l’intento di ridurre l’impatto di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, è stato emanato il DLgs. 196/2021, che entrerà in vigore il 14 gennaio 2022, e che costituisce attuazione della direttiva 2019/904/Ue.
Il decreto stabilisce, tra l’altro, specifici piani di riduzione del consumo di plastica, restrizioni all’immissione sul mercato, l’individuazione di requisiti dei prodotti e di requisiti di marcatura, l’estensione della responsabilità del produttore, nonché disposizioni in tema di raccolta differenziata e misure di sensibilizzazione.
Si prevede anche uno specifico regime sanzionatorio, rivolto in particolare alle violazioni relative all’immissione dei prodotti sul mercato e alla disciplina dei requisiti di marcatura.
Rinvio per le norme in tema di etichettatura
Inoltre, il legislatore nazionale, con l’art. 11 del DL 228/2021 (c.d. decreto “Milleproroghe”), pubblicato nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021, ha differito al 1° luglio 2022 l’applicazione della nuova disciplina in tema di etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219 comma 5 del DLgs n. 152/2006.
La disciplina in argomento prevede che tutti gli imballaggi debbano essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi stessi.
Si dispone che i produttori abbiano, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali utilizzati, sulla base della decisione 97/129/Ce della Commissione.
È stato, infine, stabilito che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il Ministro della Transizione ecologica adotti le linee guida tecniche per l’etichettatura con decreto di natura non regolamentare.
Stante il rinvio, il richiamato art. 11 del DL 228/2021 ha confermato la possibilità di commercializzare fino a esaurimento delle scorte i prodotti privi di etichettatura già immessi in consumo al 1° luglio 2022.
Fonte: Eutekne INFO
Fabio Tullio COALOA e Emanuele GRECO