Con tampone negativo, vaccinazione o guarigione, in via provvisoria si può esibire il documento rilasciato da strutture sanitarie, laboratori o farmacie
Da domani iniziano i controlli della certificazione verde per i lavoratori del settore pubblico e privato, sulla base di modalità operative che ciascun datore di lavoro ha dovuto autonomamente definire dopo l’entrata in vigore del DL 127/2021, ma nel frattempo si susseguono indicazioni da parte del Governo, che richiedono necessariamente una verifica della correttezza delle scelte adottate ed un eventuale adeguamento delle procedure.
Questo soprattutto fino a quando non verranno rese disponibili quelle soluzioni applicative contemplate negli ultimi due decreti relativi al settore pubblico ed a quello privato che dovrebbero semplificare il controllo, prevedendo la possibilità di integrare tale controllo nei sistemi di verifica degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, nonché per le aziende sopra i 50 dipendenti di utilizzare un’interazione, in modalità asincrona, tra il portale istituzionale dell’INPS e la piattaforma nazionale DGC, semplificando così i controlli per il personale dipendente.
In particolare, le ultime indicazioni contenute nei due DPCM approvati, l’uno relativo alle linee guida per le pubbliche amministrazioni, l’altro che modifica ed integra una serie di disposizioni del precedente DPCM del 17 giugno 2021, contengono alcune disposizioni in materia di controlli di cui occorre tenere conto da subito.
Contrariamente a quanto in modo sostanzialmente unanime era stato sostenuto da tutti i commentatori, il lavoratore che abbia un risultato negativo del tampone, ma che non abbia ancora ottenuto l’aggiornamento della sua certificazione, in attesa di tale aggiornamento, potrà accedere al luogo di lavoro esibendo il documento, cartaceo o digitale, rilasciato dalla struttura sanitaria, dal laboratorio di analisi o dalla farmacia che ha eseguito il tampone. Almeno in via provvisoria, quindi, il QRCODE non è più l’unico strumento per superare il controllo, purché questo avvenga solo in via provvisoria, in attesa dell’aggiornamento della certificazione.
La novità, così rilevante da essere indicata in entrambi i DPCM di cui si è detto e nell’aggiornamento delle FAQ pubblicate, riguarda tutte le certificazioni verdi, non solo quelle da tampone, ma anche quelle conseguenti a vaccinazione o guarigione dalla malattia, ma è evidente che assume maggior rilievo per quelle rilasciate a seguito di test antigenico o molecolare, destinate ad essere rinnovate con notevole frequenza, vista la loro limitata durata.
La scelta appare sicuramente ragionevole dal punto di vista pratico, ma evidentemente poco rispettosa di quei rigidi vincoli sulla tutela dei dati personali, che dovrebbero impedire al datore di lavoro di venire a conoscenza delle ragioni per le quali il lavoratore è in possesso della certificazione. Sul punto non ha preso posizione il Garante per la protezione dei dati personali, che, in via d’urgenza, ha espresso un parere favorevole sul provvedimento di modifica del DPCM del 17 giugno 2021, ma esprimendosi solo sulle nuove modalità automatizzate di verifica semplificata del green pass di cui si è detto in apertura.
Dall’altro lato, invece, per quanto riguarda i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, in una comprensibile logica di tutela della loro privacy, sia le linee guida per la Pubblica Amministrazione, sia le nuove FAQ del Governo hanno precisato che, fino a quando non sarà realizzato l’apposito QRCODE per gli esenti, la verifica dell’esenzione dovrà passare per il tramite del medico competente, al quale il dipendente deve trasmettere la relativa documentazione, autorizzandolo ad informare il datore di lavoro dell’esenzione. A quel punto, sulla base di tale informazione, il dipendente dovrà essere esonerato dal controllo.
Una procedura abbastanza complessa, che pare comunque impraticabile per quei lavoratori che non siano dipendenti del soggetto tenuto ad eseguire il controllo.
Occorre, infine, segnalare che nelle ultime FAQ pubblicate il Governo, in difformità da quanto indicato in proposito da Assolavoro in una recente circolare, secondo cui il controllo dei lavoratori somministrati spetta solo all’utilizzatore, ha affermato che i controlli devono essere effettuati sia dall’agenzia di somministrazione, sia dall’impresa presso la quale viene svolta la prestazione lavorativa, con una soluzione sicuramente più aderente alla norma contenuta nel comma 4 dell’art. 9-septies del DL 52/2021, ma che pare destinata a creare non pochi problemi organizzativi per le società di somministrazione che hanno un numero elevatissimo di dipendenti, sparsi su tutto il territorio nazionale e presso una molteplicità di utilizzatori.
Fonte: Eutekne info
Luca NEGRINI